Per le azioni di classe, la mediazione, anche qualora verta sulle materie per cui ne è previsto l’esperimento obbligatorio, non rappresenta mai condizione di procedibilità dell’azione stessa. Neppure per l’azione inibitoria di condizioni generali del contratto promossa da associazioni rappresentative di consumatori o utenti.
Il Codice del Consumo, in particolare l’art. 140, c. 2, statuisce che “Le associazioni di cui al comma 1, nonche’ i soggetti di cui all’articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche’ agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell’articolo 141. La procedura e’, in ogni caso, definita entro sessanta giorni”. Ai successivi commi 3 e 4, si afferma che “Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell’organismo di composizione extragiudiziale adito, e’ depositato per l’omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si e’ svolto il procedimento di conciliazione. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarita’ formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo”.
Affinché la mediazione sia idonea a propagare i propri effetti oltre l’attore e il convenuto e possa atteggiarsi a vera e propria mediazione di classe, occorre quindi attendere la scadenza del termine per l’adesione degli altri appartenenti alla classe medesima, ai sensi dell’articolo 140 bis, 9° comma, cod. cons.. Ed infatti, a norma dell’art. 15 dlgs 28/2010 “quando e’ esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140 bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito“.
Di conseguenza, ogni legittimato alla promozione di una azione di classe che ricada in una delle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria potrà facoltativamente, una volta ottenuta la valutazione di idoneità a rappresentare gli interessi della classe e dopo il decorso del termine per le adesioni, tentare la mediazione proponendo apposita istanza presso gli organismi accreditati.
Tuttavia, in caso di esito positivo della mediazione, l’estensione degli effetti dell’intervenuta mediazione di classe non sarà automatica posto cheche la mediazione di classe avrà effetto nei confronti dei soli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.