La conciliazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano

la disciplina della conciliazione nei vari settori giuridici

La conciliazione è il procedimento attraverso il quale un terzo aiuta le parti a comporre una lite. Rappresenta, quindi, una procedura alternativa di risoluzione delle controversie attraverso cui le parti cercano di raggiungere un accordo in caso di controversia. Il termine ha assunto anche un diverso significato cioè quello di possibile esito positivo della mediazione civile.

La conciliazione può essere:

  • giudiziale, quando è svolta all’interno del giudizio ed il terzo è un giudice;
  • stragiudiziale, quando è svolta al di fuori del giudizio ed il terzo è un soggetto definito “conciliatore”.

In ogni caso, la conciliazione presuppone una libera determinazione delle parti, anche se raggiunta con l’aiuto di un terzo.

Nell’ordinamento giuridico italiano, la conciliazione è possibile in qualsiasi settore ed, ugualmente all’arbitrato, presuppone che la lite sia relativa ai cosiddetti diritti disponibili.

L’art. 29, c. 4, del d.lgs. n. 274 del 2000 ha introdotto la conciliazione penale prevedendo che il giudice, nei casi di reati procedibili a querela di parte, laddove ravvisi la possibilità della conciliazione fra queste ultime, possa, nel corso della prima udienza, rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi per avvalersi dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

La ragione per la quale il legislatore ha dato rilievo alla conciliazione fra le parti è da ricercare nella circostanza che la competenza per materia del giudice di pace riguarda reati c.d. bagatellari, che sono il sintomo di una microconflittualità fra privati e che spesso non coinvolgono interessi collettivi.

La conciliazione tributaria è stato introdotta, con l’art. 48, d. lgs. n. 546/92. La norma consente al contribuente ricorrente e all’ente impositore di arrivare, in pendenza di un giudizio instaurato presso la competente Commissione tributaria provinciale, a una composizione bonaria della controversia.

La conciliazione in materia di lavoro è possibile in tre modalità:

– conciliazione stragiudiziale, regolata dagli artt. 410 e ss., c.p.c.;

– conciliazione monocratica, regolata dall’art. 11, d. lgs. n. 124/2004;

– conciliazione sindacale, prevista dai contratti o dagli accordi sindacali.