La mediazione penale minorile nel sistema giuridico italiano

la mediazione nell'ambito del processo minorile

La mediazione penale minorile è prevista dal nostro ordinamento e si svolge nell’ambito degli spazi normativi offerti dagli artt. 9, 27, 28 del D.P.R. n. 448 del 1988. L’assunzione di un percorso di mediazione, come modalità responsabilizzante, all’interno del processo penale minorile, può essere molto utile in vista del fine rieducativo che questo persegue.

La mediazione penale minorile può essere proposta sia in una fase pre-processuale sia nella fase processuale vera e propria.

L’art. 9 del d.p.r. 448/88 offre un primo spazio applicativo alla mediazione in fase pre-processuale. La disposizione citata impone di fare accertamenti sulla personalità del minorenne, stabilendo che “il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili“.

Il secondo comma dell’art. 9, prevede la possibilità per il pubblico ministero e il giudice di assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, senza alcuna formalità di procedura. In questo contesto il pubblico ministero può richiedere agli operatori dell’Ufficio di mediazione di assumere informazioni sul minore, al fine di valutare l’opportunità di effettuare una mediazione tra il minore autore del reato e la vittima.

La norma si rivolge al pubblico ministero e al giudice e da ciò si evince che l’indagine sulla personalità del minore, può essere fatta in tutte le fasi del procedimento penale, qualora sia ritenuto utile al fine di disporre le opportune misure penali e civili nell’interesse del minore. In ogni caso, il momento più opportuno per disporre gli accertamenti sulla personalità del minorenne è la fase delle indagini preliminari.

Appare opportuno dunque collocare la mediazione penale minorile nella fase delle indagini preliminari, per consentire al minore di prendere coscienza immediatamente delle conseguenze derivanti dal reato, al fine di promuovere in lui un processo di responsabilizzazione nei confronti della vittima.

L’invio del minore all’ufficio di mediazione durante la fase delle indagini preliminari, consente al giudice di avvalersi in misura maggiore degli istituti del processo penale minorile, che consentono una rapida espulsione del minore dal circuito penale, come il proscioglimento per irrilevanza del fatto e il perdono giudiziale.

In fase processuale è possibile fare ricorso alla mediazione penale minorile espressamente prevista dall’art. 28 del D.P.R. 448/1988. Tale disposizione, disciplina la sospensione del processo con messa alla prova che può essere disposta dal giudice quando affida il minore ai Servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, per lo svolgimento di un programma di osservazione, trattamento e sostegno, al fine di valutare la personalità del minorenne all’esito della prova. In caso di esito positivo della prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato, a norma del successivo art. 29.

In conformità a quanto disposto da tale norma, il legislatore ha disciplinato solamente un’ipotesi di mediazione penale minorile processuale, inserita nella fase successiva all’esercizio dell’azione penale, nell’ambito di un provvedimento di sospensione del processo con messa alla prova, che può essere disposta solamente nell’Udienza preliminare e nel Dibattimento.

Per quanto attiene gli esiti della mediazione penale minorile, non sussiste difficoltà nel caso in cui il minore si sia riconciliato con la vittima del reato. In questo caso, il giudice può tenere in considerazione sia il buon esito della mediazione sia l’adempimento delle prescrizioni contenute nel progetto di messa alla prova e pronunciare sentenza di estinzione del reato a norma dell’art. 29 del d.p.r. 448 del 1988.

Invece, in caso di esito negativo della mediazione penale minorile possono sorgere delle difficoltà nell’interpretare il risultato ai fini della messa alla prova. È pacifico però che, se l’esito negativo della mediazione è dovuto all’opposizione, da parte della vittima, di incontrare il minore, tale esito non può essere riversato sul minore, poiché il buon esito della mediazione dipende dalla volontà di entrambe le parti di incontrarsi per affrontare le conseguenze negative generate dalla commissione del reato.

Sempre in ambito processuale, la mediazione penale minorile può anche essere attivata in sede di applicazione delle sanzioni sostitutive previste nell’art. 32, comma 2 del d.p.r. 448/88 e delle misure alternative alla detenzione a norma dell’art. 47 comma 7 della legge 354/75.

I casi da inviare in mediazione generalmente sono decisi dall’autorità giudiziaria, il più delle volte dal pubblico ministero.

Le modalità di attivazione possono essere di tre tipi: un primo modo consiste nell’invio del caso da parte dell’Autorità giudiziaria, dopo aver acquisito il consenso del minore, direttamente al Centro di mediazione locale o all’USSM. Altre volte, autore del reato, vittima e centro di mediazione sono contattati contestualmente per lettera dal Tribunale ed in seguito sarà il Centro di mediazione a verificare la fattibilità della mediazione e a raccogliere il consenso del minore e della persona offesa. In altri casi, può essere l’USSM che propone al minore un percorso di mediazione, e in caso di assenso del minore viene contattato il Centro di mediazione che provvederà allo svolgimento della mediazione.

La procedura di mediazione penale minorile ha inizio con un incontro separato del mediatore con la vittima e con l’autore del reato. Gli incontri individuali, sono finalizzati a raccogliere il consenso delle parti per lo svolgimento del percorso di mediazione. Nel corso di questi incontri, il mediatore cerca anche di individuare quali sono le aspettative delle parti rispetto alla mediazione, le quali possono rivelarsi importanti ai fini del buon esito della mediazione.

In seguito ai colloqui preliminari, se le parti decidono di proseguire il percorso di mediazione intrapreso, si svolgerà una serie d’incontri diretti tra vittima e autore del reato, finalizzati al confronto sul conflitto generato dal reato e alla ricerca di un accordo di riparazione o alla riconciliazione dei due soggetti in conflitto.