Il procedimento di nomina dell’arbitro nell’arbitrato rituale

procedimento di nomina dell'arbitro

La nomina dell’arbitro, in via generale, è prevista dall’art. 809 c.p.c. come novellato dalla riforma del 2006.

L’articolo citato recita: “Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. La convenzione d’arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli. In caso d’indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810. Se manca l’indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810

La nuova formulazione dell’art. 809 c.p.c., pur ribadendo la necessità che i patti compromissori indichino la nomina di un numero dispari di arbitri o almeno contengano il numero e le modalità di nomina, ha sostituito la sanzione della nullità con la predisposizione di una serie di strumenti atti a sopperire alla carenza della formulazione della convenzione arbitrale.

Pertanto, ad eccezione delle regole di cui all’art. 809 c.p.c., relative al numero dispari degli arbitri ed al modo di nominarli, la cui funzione è garantire l’operatività del giudizio arbitrale e l’imparzialità dell’organo giudicante, non è prevista nessuna altra prescrizione sanzionata da nullità, essendo contemplato il ricorso all’autorità giudiziaria ogni qualvolta sia necessario salvaguardare la volontà delle parti di devolvere ad arbitri la soluzione della controversia.

Può capitare che la Convenzione d’Arbitrato, pur attribuendo alle parti il potere di nominare gli arbitri, non stabilisca le modalità con cui la nomina debba avvenire. In questi casi, la parte che intende dare inizio al procedimento arbitrale deve notificare alla controparte l’atto recante la designazione dell’arbitro o degli arbitri, invitandola a provvedere alla designazione del proprio o dei propri.

La nomina deve essere compiuta dalla parte o dal suo procuratore appositamente delegato, oppure dal terzo a ciò incaricato nel compromesso.

L’atto contenente la nomina del proprio arbitro e l’invito rivolto alla controparte a provvedere alla designazione del proprio dovrà essere notificato all’altra parte, e se quest’ultima, trasciorsi venti giorni, non provvede, è possibile chiedere che l’arbitro sia nominato in via sostitutiva dall’autorità giudiziaria, ovvero dal Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato.

L’istanza per la nomina giudiziale non priva il soggetto rimasto inerte del potere di nomina del proprio arbitro, fino a quando il Presidente del Tribunale non avrà provveduto all’istanza.

La nomina di uno o più arbitri può essere demandata dal compromesso o dalla clausola compromissoria all’autorità giudiziaria cui le parti nella loro autonomia negoziale, possono indicare la categoria nel cui ambito la scelta debba avvenire.