La ricusazione è considerata uno strumento preventivo di tutela dell’imparzialità arbitrale. Attraverso questo procedimento si ottiene la sostituzione dell’arbitro ritenuto parziale con uno privo di alcuna prevenzione rispetto alla causa in questione.
L’elenco di motivi di ricusazione arbitrale previsto nell’art. 815 c.p.c. individua una serie di situazioni o legami in presenza dei quali vi è il rischio della parzialità del giudice privato.
In ossequio alla previsione legislativa, l’arbitro potrà essere oggetto di ricusazione se:
- non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
- egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.
Tale lista è considerata tassativa, non si ammette il ricorso all’analogia, ma solo è possibile fornirne un’interpretazione estensiva. L’individuazione di circostanze specifiche, oggettive e facilmente dimostrabili garantisce, infatti, una maggiore certezza nel concreto funzionamento della ricusazione, non lasciando spazio alla discrezionalità dell’organo giudicante ed evitando dubbi o divergenze sulla ricusabilità dell’arbitro.
Sul piano operativo, la ricusazione dovrà essere proposta al Presidente del Tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all’estero, al presidente del tribunale di Roma entro 10 giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
Il Presidente si pronuncerà tramaite ordinanza non impugnabile sia sui motivi di ricusazione sia sulle spese
La proposizione dell’istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Comunque, se l’istanza è accolta, l’attività compiuta dall’arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.