Il lodo arbitrale è soggetto ad impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.
In generale, i mezzi d’impugnazione esperibili contro il lodo arbitrale non sono gli stessi che si possono esperire avverso una sentenza, cosi come elencati nell’art. 323 c.p.c.: sono, infatti, esclusi l’appello, il ricorso per cassazione e il regolamento di competenza.
Il secondo comma dell’art. 827 c.p.c. consente l’impugnazione indipendentemente dal deposito del lodo ex art. 825 c.p.c., in virtù della circostanza che il lodo dalla data della sua ultima sottoscrizione produce gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.
Il legislatore ha espressamente previsto la possibilità di impugnazione del lodo parziale, mentre per quanto attiene all’impugnazione del lodo non definitivo, ossia quel lodo che ha risolto solo alcune delle questioni sorte nel procedimento arbitrale, è previsto che questo sia impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.
Una ipotesi di inesistenza o di inefficacia del lodo riguarda il caso in cui il lodo ha pronunciato su una materia indisponibile, in questo caso è affetto da un vizio talmente grave che lo rende inesistente, mentre altre ipotesi di inesistenza si possono ricavare per analogia dall’ex art. 161 c.p.c., ad esempio quando il lodo ha ad oggetto un diritto non identificato ovvero è stato pronunciato nei confronti di un soggetto inesistente.
Sul piano operativo, l’impugnazione si propone con citazione che deve contenere a pena di inammissibilità l’indicazione dei motivi di nullità del lodo che, seppur non specificamente elencati, debbono comunque essere esattamente individuabili dall’esame complessivo dell’atto, poiché non è consentito al giudice dell’impugnazione prendere in considerazione d’ufficio motivi di nullità non dedotti dalle parti.
La notificazione dell’impugnazione può essere effettuata nei confronti del difensore costituito nel giudizio arbitrale solo in caso di espressa elezione di domicilio contenuta nella clausola compromissoria o nel compromesso. Il termine è di novanta giorni dalla notificazione del lodo o in mancanza, di un anno dall’ultima sottoscrizione.
Per quanto attiene alla legittimazione ad impugnare, essa spetterà alle parti per come indicate nel lodo o ai successori ex art 110 e 111 c.p.c.