Impugnazione per nullità del lodo arbitrale nel sistema legislativo italiano

Impugnazione per nullità del lodo arbitrale

Per impugnazione per nullità si indica il mezzo messo a disposizione dall’ordinamento al fine della correzione del lodo arbitrale E’ un mezzo di impugnazione a motivi limitati, a duplice fase, rescindente e rescissoria, che si propone innanzi alla Corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato.

Il d.lgs. n. 40/2006 ha modificato radicalmente i casi di impugnazione per nullità del lodo, correggendo anche la norma inerente il giudizio rescissorio della Corte di appello. Mentre in precedenza la Corte d’appello, dopo avere dichiarato la nullità del lodo, decideva sempre nel merito, a meno che non vi fosse la volontà contraria di tutte le parti, con la riforma in parola, il principio generale è opposto, cioè la Corte di Appello, investita della decisione, non decide anche il merito, salvo i casi in cui la nullità dipenda dall’invalidità o inefficacia del lodo.

Nello specifico, non potrà esserci fase rescissoria quando:

  • la convenzione di arbitrato è invalida (art. 829 n. 1 c.p.c.);
  • gli arbitri non sono stati nominati conformemente alle regole di diritto o a quanto stabilito dalle parti (art. 829 n. 2 e 3 c.p.c.);
  • il lodo ha deciso nel merito e non poteva farlo (art. 829 n. 4);
  • il lodo non ha deciso il merito e doveva farlo (art. 829 n. 10 c.p.c.).

L’art. 829 c.p.c. detta, secondo un’elencazione tassativa e non suscettibile di estensione, i casi in cui è ammessa impugnazione per nullità:

  • se la convenzione d’arbitrato è invalida;
  • se gli arbitri non sono stati nominati con le forme previste e nei modi prescritti negli artt. da 809 a 815 del c.p.c;
  • se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro, visti i casi d’incapacità, ex art. 812 del c.p.c;
  • e il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d’arbitrato o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non andava deciso;
  • se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell’art. 823;
  • se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito;
  • se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;
  • se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza
    passata in giudicato tra le parti, purché tale lodo o tale sentenza siano stati prodotti nel
    procedimento;
  • se non è stato osservato, nel procedimento arbitrale, il principio del contraddittorio;
  • se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della
    controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
  • se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
  • se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in
    conformità alla convenzione d’arbitrato.

La Corte d’appello può rigettare o accogliere l’impugnazione per nullità.

Nel primo caso, si determina solo una situazione di non ulteriore impugnabilità. In tal caso, naturalmente, il giudice dell’impugnazione per nullità, non passa alla fase rescissoria del giudizio.

Con l’accoglimento dell’impugnazione per nullità il lodo è invece annullato e il giudice deve decidere nel merito, salva contraria volontà delle parti. Rimane fermo che la pronuncia sull’impugnazione per nullità è soggetta ai mezzi d’impugnazione previsti per le sentenze di secondo grado, in primis il ricorso per cassazione.

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