Arbitrato bancario finanziario: introduzione e disciplina nel sistema italiano

Il sistema dell'arbitrato bancario finanziario

Con arbitrato bancario finanziario (ABF) s’intende un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

L’arbitrato bancario finanziario è stato introdotto nell’ordinamento con la legge n. 26/2005 che ha inserito, all’interno del testo unico bancario, l’art. 128bis rubricato “risoluzione delle controversie”. L’articolo in esame ha previsto che fosse incaricato il Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), su proposta della Banca d’Italia, per la definizione degli aspetti relativi ai criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente.

In applicazione della delibera del CICR, nel 2009 sono state emanate dalla Banca d’Italia le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni
e servizi bancari e finanziari” che contengono la disciplina di organizzazione e di funzionamento dei collegi giudicanti.

L’arbitrato bancario finanziario è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, l’arbitrato bancario finanziario si applica ai cd “cliente” ed “intermediario”. Il primo è rapppresentato da ogni persona giuridica o fisica che viene a contatto con l’intemediario, il quale, a sua volta, è inteso come banche, intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 t.u.b. che operano nei confronti del pubblico, istituti di moneta elettronica, banche e intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del t.u.b..

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione oggettivo, l’arbitrato bancario finanziario è applicabile a qualsiasi controversia relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari, con l’esclusione di quelli non assoggettati al titolo VI t.u.b. ai sensi dell’art. 23, comma 4, t.u.f.. Non potrà applicarsi, invece, a controversie la cui somma oggetto di contestazione fra le parti sia superiore a 100.000 euro.

La possibilità di rivolgersi all’arbitrato bancario finanziario è riservata al cliente, con esclusione della legittimazione attiva della banca anche se può accadere che sia l’intermediario a voler agire in giudizio. In questi casi, essendo precluso l’accesso all’arbitrato bancario finanziario, la banca dovrà esperire una procedura di mediazione diversa, presso un organismo che le consenta di assumere il ruolo di attore.

Sul piano operativo, il cliente che ritiene che l’intermediario abbia avuto un comportamento scorretto o poco trasparente, dovrà rivolgersi in prima battuta all’ufficio reclami istituito presso l’intermediario stesso che è tenuto a rispondere entro 30 giorni. Se l’intermediario non risponde al reclamo o la sua risposta non ha soddisfatto il cliente, questo può presentare ricorso all’arbitro bancario finanziario.

Il ricorso è indirizzato alla segreteria tecnica del collegio, nella cui zona di competenza territoriale il cliente ha la propria sede o residenza, utilizzando la modulistica preventivamente pubblicata a tal fine; il ricorso può inoltre essere presentato presso ogni filiale della Banca d’Italia, che provvede a inoltrarlo al collegio competente.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione gli intermediari trasmettono le proprie controdeduzioni, unitamente a tutta la documentazione relativa al reclamo, alla segreteria tecnica.

Il procedimento dura al massimo sessanta giorni decorrenti dal ricevimento da parte della segreteria delle controdeduzioni (o dalla scadenza del termine previsto per tale incombente), termine entro il quale il collegio deve pronunciarsi sulla domanda.

L’esito del procedimento di arbitrato bancario finanziario è costituito da una decisione assunta sulla base della documentazione raccolta nel corso della fase di istruttoria, applicando le previsioni di leggi e regolamentari in materia, nonché eventuali codici di condotta ai quali l’intermediario aderisca.

La decisione sul ricorso, che va presa secondo diritto, deve essere motivata e si basa solo sulla documentazione raccolta, è deliberata a maggioranza ed è comunicata dalla segreteria alle parti entro trenta giorni dalla pronuncia.