La responsabilità degli arbitri alla luce della riforma del 2006

la responsabilità degli arbitri nella nuova disciplina dell'arbitrato

La responsabilità degli arbitri è prevista, a seguito della riforma del 2006, all’art. 813ter c.p.c.

L’articolo citato recita che “Risponde dei danni cagionati alle parti l’arbitro che: 1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed e’ stato percio’ dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all’incarico senza giustificato motivo; 2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826. Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall’articolo 2 commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117“.

Dunque, la prima ipotesi di responsabilità enucleabile dal dettato della norma in esame evidenzierebbe le prestazioni strumentali, preliminari e prodromiche al perseguimento di un determinato risultato; la seconda, invece, farebbe riferimento esclusivamente all’esito dell’attività svolta dagli arbitri prescrivendo il raggiungimento del risultato medesimo.

Con riferimento alla rinuncia all’incarico, si è stabilita l’inammissibilità del recesso ingiustificato, in quanto ciò impedirebbe di pevenire alla decisione della controversia. Dottrina e giurisprudenza, invece, sono concordi nel ritenere giustificato motivo di rinuncia all’incarico il sopravvenire di situazioni che imporrebbero al giudice di astenersi o che comunque renderebbero legittima una richiesta di ricusazione promanante dalle parti, con l’ulteriore precisazione che tale situazione deve essersi verificata indipendentemente dalla volontà del soggetto.

Sul piano operativo, è sempre l’art. 813ter c.p.c. a specificare le modalità di proposizione dell’azione di responsabilità degli arbitri stabilendo che può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale solo nel caso previsto dal primo comma, n. 1, in modo tale da evitare che l’azione di responsabilità possa essere utilizzata per finalità distorte o strumentali, in grado di turbare la serenità di giudizio dell’arbitro.

Se è stato pronunciato il lodo, l’azione di responsabilità può essere proposta solo dopo l’accoglimento dell’impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l’impugnazione è stata accolta.

Nel caso di accertata responsabilità, oltre al risarcimento del danno, l’arbitro perde il diritto al compenso ed al rimborso delle spese e, nel caso di nullità parziale del lodo, ne subisce la riduzione.