Statuto

  1. Art. 1 | Denominazione e natura
  2. Art. 2 | Sede
  3. Art. 3 | Durata
  4. Art. 4 | Oggetto e Scopo
  5. Art. 5 | Patrimonio e Fonti di finanziamento
  6. Art. 6 | Soci
  7. Art. 7 |Diritti e Obblighi dei soci
  8. Art. 8 | Sanzioni Disciplinari
  9. Art. 9 | Tutela dei Consumatori
  10. Art. 10 | Patrocinatori
  11. Art. 11 | Sedi regionali
  12. Art. 12 | Organi dell’Associazione
  13. Art. 13 | Assemblea dei Soci
  14. Art. 14 | Consiglio di Amministrazione
  15. Art. 15 | Presidente
  16. Art. 16 | Vice – Presidente
  17. Art. 17 | Tesoriere
  18. Art. 18 | Segretario
  19. Art. 19 | Durata delle cariche
  20. Art. 20 | Quota sociale
  21. Art. 21 | Esercizio e bilancio
  22. Art. 22 | Definizioni Mediazione Familiare
  23. Art. 22 bis| Definizioni Coordinatore Genitoriale
  24. Art. 23 | Formazione in possesso di chi esercita la professione di mediatore familiare
  25. Art. 23 bis | Formazione in possesso di chi esercita la professione di coordinatore genitoriale
  26. Art. 24 | Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica
  27. Art. 24 bis| Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica
  28. Art. 25 | Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto
  29. Art. 25 bis | Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto
  30. Art. 26 | Standard di condotta professionale
  31. Art. 26 bis | Standard di condotta professionale
  32. Art. 27 | Relazioni con altri professionisti
  33. Art. 27 bis| Relazioni con altri professionisti
  34. Art. 28 | Tariffe
  35. Art. 28 bis | Tariffe
  36. Art. 29 | Definizioni Mediazione Culturale
  37. Art. 29 bis| Definizioni Mediatore Scolastico
  38. Art. 30 | Formazione in possesso di chi esercita la professione di mediatore culturale
  39. Art. 30 bis| Formazione in possesso di chi esercita la professione di mediatore scolastico
  40. Art. 31 | Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica
  41. Art. 31 bis | Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica
  42. Art. 32 | Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto
  43. Art. 32 bis | Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto
  44. Art. 33 | Standard di condotta professionale
  45. Art. 33 bis| Standard di condotta professionale
  46. Art. 34 | Relazioni con altri professionisti
  47. Art. 34 bis| Relazioni con altri professionisti
  48. Art. 35 | Tariffe
  49. Art. 35 bis | Tariffe
  50. Art. 36 | Definizioni Arbitrato
  51. Art. 37 | Formazione in possesso di chi esercita la professione di Arbitro
  52. Art. 38 | Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica
  53. Art. 39 | Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto
  54. Art. 40 | Standard di condotta professionale
  55. Art. 41 | Relazioni con altri professionisti
  56. Art. 42 | Tariffe
  57. Art. 43 | Definizioni Mediazione Penale e Penale Minorile
  58. Art. 44 | Formazione in possesso di chi esercita la professione di Mediatore Penale e Penale Minorile
  59. Art. 45 | Titoli di Studio o esperienza precedenti alla formazione specifica
  60. Art. 46 | Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto
  61. Art. 47 | Standard di condotta professionale
  62. Art. 48 | Relazioni con altri professionisti
  63. Art. 49 | Tariffe
  64. Art. 43 | Devoluzione del Patrimonio
  65. Art. 51 | Modifiche allo statuto
  66. Art. 52 | Norma di rinvio

Art. 1 | Denominazione e natura

L’anno 2013, il giorno 20 del mese di Ottobre è costituita l’Associazione Italiana Risoluzione Alternativa Conflitti nel seguito indicata come A.I.R.A.C. o Ente.
L’Associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente obiettivi finalizzati alla risoluzione delle controversie in materie familiari, culturali, scolastiche, genitoriali, penali e penali minorili, afferenti al procedimento arbitrale o in qualsiasi altro ambito consentito dall’ordinamento.
L’Associazione persegue altresì obiettivi finalizzati alla formazione del personale scolastico di ogni Ordine e grado.
L’ A.I.R.A.C. è un’associazione a carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Lo statuto e le clausole associative dell’A.I.R.A.C. garantiscono la trasparenza delle attivita’ e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonche’ una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalita’ dell’associazione.
L’associazione professionale A.I.R.A.C. promuove, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adotta un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigila sulla condotta professionale degli associati e stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
L’A.I.R.A.C. promuove forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche’ ottenere informazioni relative all’attivita’ professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

Art. 2 | Sede

L’Ente ha sede legale in Roma, v.le Libia 120, 00199 Roma tel. 06.92957005, e-mail segreteria645@gmail.com
Con deliberazione del Consiglio di amministrazione potranno essere istituite filiali territoriali decentrate su tutto il territorio nazionale.

Art. 3 | Durata

La durata dell’ Associazione A.I.R.A.C. è a tempo indeterminato, ma potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea.

Art. 4 | Oggetto e Scopo

L’Associazione ha lo scopo di:

  • diffondere metodi alternativi di risoluzione delle controversie, in materia di mediazione familiare, mediazione penale e penale e penale minorile, culturale e interculturale, scolastica, coordinazione genitoriale e arbitrato;
  • promuovere iniziative che possano contribuire alla conoscenza e alla diffusione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie: arbitrato, mediazione familiare, mediazione penale e penale e penale minorile, interculturale, scolastica, coordinazione genitoriale, sia in Italia che all’ Estero;
  • tutelare gli interessi morali e materiali degli iscritti;
  • tutelare la figura professionale del mediatore familiare riunendo i professionisti che si occupano di mediazione familiare in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle differenze individuali e professionali;
  • tutelare la figura professionale del mediatore penale e penale e penale minorile riunendo i professionisti che si occupano di mediazione penale e penale minorile in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle differenze individuali e professionali;
  • tutelare la figura professionale del mediatore culturale e interculturale riunendo i professionisti che si occupano di mediazione culturale in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle differenze individuali e professionali;
  • tutelare la figura professionale del mediatore scolastico riunendo i professionisti che si occupano di mediazione scolastica in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle differenze individuali e professionali;
  • tutelare la figura professionale del coordinatore genitoriale riunendo i professionisti che si occupano di coordinazione genitoriale in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle differenze individuali e professionali;
  • tutelare la figura professionale dell’arbitro riunendo i professionisti che si occupano di arbitrato in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle differenze individuali e professionali;
  • promuovere lo studio, la diffusione e l’efficiente impiego dell’arbitrato, della mediazione, della coordinazione genitoriale, anche mediante proposte e campagne per il miglioramento della normativa;
  • formare il personale scolastico (di ogni ordine e grado) nei seguenti ambiti trasversali:
    1. Didattica e metodologie; 2. Metodologie e attività laboratoriali; 3. Innovazione didattica e didattica digitale; 4. Didattica per competenze e competenze trasversali; 5. Gli apprendimenti.
  • formare il personale scolastico (di ogni ordine e grado) nei seguenti ambiti specifici:
    1. Educazione alla cultura economica; 2. Orientamento e Dispersione scolastica; 3. Bisogni individuali e sociali dello studente; 4. Problemi della valutazione individuale e di sistema; 5. Alternanza scuola-lavoro; 6. Inclusione scolastica e sociale; 7. Dialogo interculturale e interreligioso; 8. Gestione della classe e problematiche relazionali; 9. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; 10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; 12. Cittadinanza attiva e legalità; 13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti
  • contribuire a programmi di studio e ricerca da Istituti Scientifici ed Università;
  • eseguire direttamente indagini, studi e ricerche;
  • realizzare una raccolta quanto più completa possibile della documentazione tecnica e scientifica;
  • pubblicare e divulgare monografie, documenti, elaborati, pubblicazioni ed ogni altro strumento conoscitivo finalizzato ad azioni educative ed informative;
  • organizzare congressi ed incontri, svolgere corsi di perfezionamento e di cultura;
  • mantenere i contatti fra gli operatori italiani e stranieri operanti nel settore.
  • stabilire i criteri essenziali validi per gli iscritti all’ Associazione A.I.R.A.C. delle figure del mediatore familiare, culturale, scolastico, del coordinatore genitoriale e dell’arbitro e dell’esercizio delle professioni, nonché verificare il corretto e qualificato esercizio della prestazione professionale effettuata;
  • favorire la crescita professionale degli associati, attraverso l’organizzazione di attività di formazione, di sviluppo personale e aggiornamento continuo;
  • valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione può:
– Organizzare stabilmente, anche con l’ausilio di altro Ente di formazione, corsi per la formazione permanente e/o per l’aggiornamento di arbitri, mediatori familiari, mediatori penali e penali minorili, scolastici, culturali-interculturali, coordinatori genitoriali, in conformità e in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia;
–  Promuovere, organizzare e realizzare stabilmente, corsi, seminari, convegni, per la formazione del personale scolastico di ogni Ordine e grado, sia in modalità frontale che FAD (sincrona e a-sincrona);
– Realizzare, anche d’intesa con Enti, Istituti, Ordini e Collegi Professionali, Università, Associazioni, Fondazioni, aziende private italiani e stranieri, scuole, corsi, istituti per l’organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione, attività didattiche e di ricerca, seminari incontri e convegni;
– Svolgere attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
– Promuovere, organizzare e tenere corsi di formazione ed aggiornamento per professionisti (sia in aula che in e-learning) anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, rilasciando ove previsto attestati di qualifica e/o partecipazione;
– Intraprendere, promuovere o sostenere appositi piani e programmi di ricerca scientifica;
– Svolgere attività di informazione e divulgazione con qualunque mezzo, sia a carattere generale che scientifico;
– Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all’estero qualora sia necessario o opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze ed informazione tecnico scientifica, azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in proprio o per conto di terzi;
– Realizzare corsi di formazione e/o aggiornamento professionale con i contributi regionali, nazionali e comunitari;
– Istituire sedi o distaccamenti dove e ove siano necessari per la condotta delle attività al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5 | Patrimonio e Fonti di finanziamento

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– Quote associative e contributi dei soci;
– Beni mobili, immobili che siano o pervengono, a qualsiasi titolo, in proprietà all’Associazione;
– Donazioni, elargizioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti a qualunque titolo erogati, da parte dello Stato, di enti pubblici e / o privati o persone fisiche;
– Avanzi netti di gestione.

Art.6 | Soci

Sono Soci coloro che sottoscrivono il presente Statuto (soci Fondatori) e quelli che, condividendo gli scopi dell’Associazione (art.4) fanno richiesta di adesione (soci Ordinari).
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione, oltre alle persone fisiche anche persone giuridiche, Enti, Associazioni e Comitati con finalità e scopi connessi alle finalità istituzionali.
I soci possono svolgere anche attività non retribuita in favore dell’Associazione o, per suo conto, verso i beneficiari dell’Associazione.
L’adesione dei nuovi associati avviene su richiesta degli interessati mediante apposita domanda di adesione indirizzata all’Assemblea dei Soci e accolta ad insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione.
L’adesione all’Associazione deve contenere l’impegno di approvarne e osservarne lo Statuto e di condividerne gli scopi e le finalità.
Gli Associati devono versare, a pena di decadenza, entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, la quota annuale di associazione, quale sarà determinata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.
Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
– Dimissioni volontarie.
– Non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni.
– Decesso.
– Gravi irregolarità rispetto agli obblighi associativi o indegnità; in questo caso l’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed avverso tale deliberazione il socio può proporre giudizio arbitrale nei modi previsti dal presente Statuto.

Art. 7 | Diritti e Obblighi dei soci

I soci hanno diritto:
– di utilizzare direttamente le attività ed i servizi della Associazione;
– di partecipare con voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali;
– di partecipare democraticamente nei modi regolati dal presente Statuto alla vita dell’Associazione.
Hanno altresì l’obbligo:
– di rispettare le norme del presente statuto;
– di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea;
– di eseguire i programmi che si impegnano a sostenere.

Art. 8 | Sanzioni disciplinari

Nel caso di violazione degli obblighi previsti dallo Statuto e dal Codice Deontologico, il Socio, su delibera del C.D.A. della 645 srl, quale organismo di vigilanza deputato al controllo dell’applicazione del codice di condotta, è assoggettato alle seguenti sanzioni in ordine crescente di gravità:

I – ammonizione (scritta);
II – censura (scritta) con sospensione dai servizi, dall’elettorato attivo e passivo e dalle cariche;
III – espulsione dall’Associazione.
Contro le presenti sanzioni è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.9 | Tutela dei Consumatori

L’ A.I.R.A.C. promuove forme di garanzia a tutela dei suoi iscritti anche attraverso uno sportello di riferimento, attivo nelle proprie sedi regionali di:
1. Sede legale: Lazio, città di Roma, viale Libia, 120; (tel. 06.92957007-fax 06.92933362)
2. Operativa: Calabria, città di Reggio Calabria, via T. Gulli, 12; (tel e fax 0965037557)
3. Operativa: Piemonte, città di Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 42; (tel 011504647 e fax 0110701657)
L’Associazione dispone di un proprio sito internet www.airac.it
Lo sportello è attivo da lunedì al venerdì nei seguenti orari 09.00-13.00/15.00-18.00 e consente agli utenti di ottenere informazioni relative all’attività professionale e varie attestazioni inerenti gli standard qualitativi richiesti; rappresenta altresì un riferimento rispetto a tematiche di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo (d.lgsl 206/2005).

Art 10 | Patrocinatori

Sono patrocinatori le istituzioni pubbliche che sostengono le attività dell’Associazione in programmi congiunti o con altre modalità, attribuendo all’Associazione particolare prestigio ed autorevolezza.
I patrocinatori hanno diritto a concordare con il Consiglio di Amministrazione le modalità di svolgimento delle attività che concorrono a sostenere ed hanno facoltà di partecipare alla determinazione dei contenuti scientifici dei progetti che sostengono.
I Patrocinatori non partecipano all’Assemblea e non possono ricoprire alcuna carica nell’Associazione.

Art. 11 | Sedi Regionali

L’Associazione è strutturata a livello nazionale ed è presente con tre sezioni territoriali regionali, approvate dal Comitato Direttivo e soggette al presente Statuto.
Le sedi sono allocate nella Regione Lazio, città di Roma, quale sede Legale, viale Libia, 120; nella Regione Piemonte, città di Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 42 e nella Regione Calabria, città di Reggio Calabria, via Tommaso Gulli, 12.
Le Sezioni territoriali sono regolate da apposito regolamento o statuto approvato dal Comitato Direttivo.
Tutte le Sezioni territoriali:
a) devono essere regolate nel rispetto di principi democratici e in conformità ed armonia con il presente statuto;
b) devono essere dotate di propri organi rappresentativi, amministrativi e direzionali a partecipazione democratica degli associati del territorio di riferimento;
c) devono tenere un elenco degli associati aggiornato annualmente, conservandone le adesioni e curando il pagamento ed il rinnovo delle quote associative, con carico ai rispettivi rappresentanti di certificare annualmente al Presidente, con ogni connesso effetto di legge, il numero degli associati, trasmettendo l’elenco aggiornato ai fini delle dichiarazioni annuali del Presidente;
d) devono avere a disposizione una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati;
e) operano sul territorio quali sezioni dell’Associazione promuovendo, da sole o in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività in favore dei consumatori, degli utenti e dei cittadini, anche attraverso attività formative, di assistenza, di ricerca, di studio o di rilevazione dati;
g) possono fregiarsi della denominazione “A.I.R.A.C.” accompagnata all’indicazione geografica di operatività della Sezione (es. “A.I.R.A.C. Sezione Piemonte);
h) possono utilizzare sul territorio il simbolo dell’Associazione.
Tutte le Sezioni territoriali sono autonome dal punto di vista giuridico ed amministrativo e rispondono direttamente, tramite il proprio rappresentante, di tutti i comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta.
Le Sezioni sono tenute ad uniformarsi nello svolgimento della propria attività alle norme previste dallo Statuto e dai regolamenti nazionali nonché alle direttive del Comitato Direttivo, che ne esercita il controllo.
Il Comitato Direttivo, qualora riscontri che la Sezione territoriale ha posto in essere azioni, attività o comportamenti lesivi dell’immagine nazionale ed internazionale dell’Associazione o in caso di gravi inadempienze o violazioni di delibere, decisioni o disposizioni nazionali o locali o del presente statuto, invita gli organi della Sezione a porre in essere tutti i comportamenti necessari e utili al rimedio della situazione.
Ove ciò non sia possibile, ovvero laddove l’invito del Comitato non venga accolto, il Comitato Direttivo delibera la nomina di un Commissario straordinario che assume la temporanea rappresentanza della Sezione, compie tutte le attività utili e necessarie al rispetto del presente Statuto e convoca gli associati di Sezione per la nomina dei nuovi organi.
Le Sezioni territoriali che fossero attualmente regolamentate da disposizioni in contrasto o comunque non in armonia con il presente Statuto sono tenute a procedere all’adeguamento ed armonizzazione.

Art. 12 | Organi Dell’associazione

Sono organi dell’Associazione:
1. Assemblea dei Soci
2. Comitato direttivo o Consiglio di Amministrazione
3. Presidente
4. Vice-Presidente
5. Tesoriere
6. Segretario

Art. 13 | Assemblea dei Soci

L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari.
Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, con comunicazione da effettuarsi sulla posta elettronica certificata di ogni iscritto che ne sia provvisto. In ogni caso la comunicazione relativa alla convocazione sarà resa pubblica ed effettuata tramite internet
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15
giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione può aver luogo un’ora dopo la prima.
La delega può essere rilasciata per una sola seduta o per più sedute dell’Assemblea ed anche per parti limitate dell’ordine del giorno e in ogni caso, per essere valida, deve essere comunicata al Presidente dell’Assemblea almeno 24 ore prima dell’inizio della seduta come risultante dall’atto di convocazione.
Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
– Elegge gli Organi dell’Associazione con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto in prima convocazione e con la maggioranza dei 2/3 dei presenti in seconda convocazione.
– Approva il programma di attività proposto dal C.D.
– Approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo.
– Approva o respinge le richieste di modifica dello statuto proposte dal C.D.
– Stabilisce l’ammontare delle quote associative.
– Delibera sulla costituzione di nuove sedi regionali e/o provinciali.
L’Assemblea in convocazione straordinaria, delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale dell’Associazione, purchè ciò sia chiaramente indicato nell’atto di convocazione

Art.14 | Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione o Comitato Direttivo è nominato dall’Assemblea generale e si compone di un numero di membri che va da un minimo di tre fino ad un massimo di undici e comprende il Presidente e il Vice Presidente.
Resta in carica nove anni a partire dalla prima Assemblea.
Il Comitato:
– cura la gestione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Ente;
– delibera sulla determinazione della quota annuale di partecipazione e sulla data di pagamento della stessa;
– cura l’organizzazione di manifestazioni e contatti con altre Associazioni e con le Autorità;
– predispone il rendiconto preventivo e consuntivo annuale e li presenta all’Assemblea.
Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del Presidente della seduta.
Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in loro vece, dal Presidente designato di volta in volta dalla maggioranza degli intervenuti.
Delle sue sedute verrà tenuto su apposito libro processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
La legale rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, con la facoltà di stipulare contratti nell’interesse dell’Ente.
Compiti del Consiglio di amministrazione sono:
– definire su proposta del Presidente eventuali compiti dei componenti che affiancheranno il Presidente nello svolgimento delle attività attraverso specifiche deleghe operative;
– coordinare e promuovere le iniziative per l’attuazione degli scopi dell’Ente;
– organizzare le attività dell’Ente e provvedere alla loro realizzazione;
– approvare convenzioni ed iniziative assunte di concerto con le altre eventuali organizzazioni;
– gestire il patrimonio sociale di tutta l’organizzazione nazionale;
– predisporre, per quanto necessario i regolamenti delle attività dell’Ente;
– provvedere con apposite delibere a regolare l’introito delle risorse economiche utili al funzionamento dell’Ente ed al perseguimento degli scopi dello stesso e comunque approvare gli atti amministrativi inerenti le attività dell’Ente svolte con finanziamenti pubblici e privati;
– provvedere alla predisposizione, su indicazioni e proposte del Presidente, dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– esaminare la relazione di attività annuale ed i piani di lavoro predisposti dal presidente e da presentare all’approvazione dell’Assemblea;
– regolare lo svolgimento dell’attività sociale, il funzionamento e l’uso dei beni dell’Ente;
– deliberare la promozione di provvedimenti amministrativi e giudiziari nell’interesse dell’Ente;
– deliberare l’entità della quota associativa annuale;
– istituire filiali territoriali decentrate delegando a propri rappresentanti locali parte dei poteri amministrativi ancorché circoscritti all’esecuzione di determinati atti.

Art. 15 | Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente e può delegare proprie funzioni al Vice Presidente.
Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Comitato che lo ha accolto a suffragio dell’Assemblea. Se all’interno di tale periodo la carica dovesse rimanere vacante per qualsiasi motivo, la stessa potrà essere reintegrata con delibera del Comitato stesso su delega dell’Assemblea degli associati.
Il Presidente può essere rieletto ad libitum.
Compiti del Presidente sono:
– compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il buon funzionamento dell’Ente, stipulare, su delibera del Comitato direttivo, gli atti di acquisto o di cessione dei beni mobili ed immobili; conferire mandati “ad negotia” e procure “ad lites” anche ad organi delle filiali periferiche;
– sottoscrivere gli atti ed i documenti che impegnano l’Ente in conformità ai deliberati del Comitato direttivo;
– convocare il Comitato direttivo;
– convocare l’Assemblea dei Soci;
– instaurare rapporti di collaborazione e di consulenza;
– predisporre, in prima stesura il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell’Ente, da sottoporre all’esame del Comitato direttivo;
– presentare al Comitato direttivo e all’Assemblea dei Soci la situazione annuale dell’attività svolta dall’Ente ed i piani di lavoro per l’anno successivo;
– firmare le convenzioni con altri soggetti giuridici;
– proporre e predisporre le delibere di competenza del Comitato direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Art.16 | Vice – Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
L’intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Art. 17 | Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per il tempo di durata dello stesso. Può essere rinnovato nell’incarico. E’ il referente contabile di tutte le attività economiche dell’Associazione e ne amministra le risorse economiche, curando, fra l’altro, i rapporti con gli Istituti di credito ed occupandosi degli incassi e dei pagamenti in costante raccordo con il Presidente.

Art. 18 | Segretario

Il Segretario è designato dal Presidente nel corso dell’Assemblea dei Soci, di cui è membro e può essere rinnovato nell’incarico durante l’Assemblea successiva.
Ha il compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali che sottoscrive con il Presidente.

Art. 19 | Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno durata di nove anni.
Possono essere riconfermate consecutivamente fino ad un numero massimo di tre volte.

Art. 20 | Quota Sociale

La quota associativa è fissata dal Comitato direttivo; essa è annuale, non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Art. 21 | Esercizio e Bilancio

L’esercizio dell’Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 giugno di ogni anno dovranno essere approvati i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Art. 22 | Definizioni Mediazione Familiare

1. Mediatore familiare: terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più persone in un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, il cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte le persone coinvolte nell’accordo. L’accordo raggiunto dovrà essere volontario, mutualmente accettabile e durevole. Il mediatore si applicherà affinché l’autorità decisionale resti alle parti. Il ruolo del mediatore familiare comporta fra l’altro il compito di assistere le parti nell’identificare le questioni, di incoraggiare la loro abilità nel risolvere i problemi ed esplorare accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza legale, ma in autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto della confidenzialità.
2. Mediazione familiare: indica la mediazione di questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l’altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali. La mediazione familiare richiede un periodo di sospensione delle cause eventualmente in atto.

Art. 22 bis| Definizioni Coordinatore Genitoriale

1. Coordinatore Genitoriale: E’ un parent trainer che trasmette alla coppia conoscenze sulla psicologia infantile e sulle tecniche di comunicazione efficace; svolge un ruolo arbitrale, verificando la veridicità delle dichiarazioni dei genitori e l’aderenza agli accordi prescritti dal giudice; può incontrare i figli e testimoniare nel loro interesse, coordinando le figure significative per il minore e i professionisti coinvolti.
2. Coordinazione Genitoriale: la coordinazione genitoriale è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie centrato sul minore. È rivolta a genitori la cui elevata conflittualità costituisce un rischio evolutivo per i figli. Essa prevede che un terzo imparziale, professionista adeguatamente formato, aiuti i genitori altamente conflittuali a mettere in pratica la bi-genitorialità attraverso l’implementazione e il mantenimento delle decisioni già assunte dall’Autorità Giudiziaria e di quelle che saranno prese sulla base del riconoscimento dei bisogni dei figli.

Art. 23 | Formazione in possesso di chi esercita la professione di mediatore familiare

1.Formazione professionale. Il mediatore familiare è obbligato ad acquisire conoscenza e formazione nel processo di mediazione, ivi inclusa la comprensione dell’etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate. Ogni socio è obbligato a rendere note l’estensione e la natura della propria formazione specifica e della sua esperienza al Consiglio Direttivo.
2.Formazione permanente. E’ necessario ai fini della conservazione del titolo di Mediatore Familiare e della relativa iscrizione all’Associazione che questi ultimi continuino la loro formazione professionale durante tutto il periodo del loro servizio attivo in misura non inferiore a 10 ore l’anno. Un mediatore dovrebbe essere personalmente responsabile per la continuità della sua crescita professionale, ivi inclusa la partecipazione alla formazione permanente come richiesto dalle regole nazionali e internazionali emesse circa la sua professionalità. Il mediatore familiare dovrebbe rimanere informato approfonditamente e costantemente sulle leggi, regole deontologiche, ricerche scientifiche, e disposizioni nazionali e internazionali rilevanti per la pratica della mediazione familiare nonché impegnarsi regolarmente in attività di formazione continua e accompagnamento professionale per promuovere la propria crescita professionale.
3.Accompagnamento professionale. Un mediatore familiare esperto dovrebbe cooperare alla formazione di nuovi mediatori familiari, incluso il servizio di accompagnamento professionale.

Art. 23 bis | Formazione in possesso di chi esercita la professione di coordinatore genitoriale

1.Formazione professionale. Il coordinatore genitoriale è obbligato ad acquisire conoscenza e formazione nel processo di coordinazione genitoriale, ivi inclusa la comprensione dell’etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate. Ogni socio è obbligato a rendere note l’estensione e la natura della propria formazione specifica e della sua esperienza al Consiglio Direttivo.
2.Formazione permanente. E’ necessario ai fini della conservazione del titolo di Coordinazione genitoriale e e della relativa iscrizione all’Associazione che questi ultimi continuino la loro formazione professionale durante tutto il periodo del loro servizio attivo in misura non inferiore a 10 ore l’anno. Un coordinatore genitoriale dovrebbe essere personalmente responsabile per la continuità della sua crescita professionale, ivi inclusa la partecipazione alla formazione permanente come richiesto dalle regole nazionali e internazionali emesse circa la sua professionalità. Il coordinatore genitoriale dovrebbe rimanere informato
approfonditamente e costantemente sulle leggi, regole deontologiche, ricerche scientifiche, e disposizioni nazionali e internazionali rilevanti per la pratica della coordinazione genitoriale nonché impegnarsi regolarmente in attività di formazione continua e accompagnamento professionale per promuovere la propria crescita professionale.
3.Accompagnamento professionale. Un coordinatore genitoriale esperto dovrebbe cooperare alla formazione di nuovi coordinatori genitoriali, incluso il servizio di accompagnamento professionale.

Art. 24 | Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica

1. titoli di studio nel campo delle Scienze Umane e del Diritto.
2. pratica o esperienza attestata nel quadro di centri, associazioni o servizi aventi come obiettivo l’assistenza alla famiglia in crisi.

Art. 24 bis| Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica

1. titoli di studio nel campo delle Scienze Umane e del Diritto.
2. pratica o esperienza attestata nel quadro di centri, associazioni o servizi aventi come obiettivo l’assistenza alla famiglia.

 Art. 25 | Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto

1. Corsi riconosciuti da Associazioni, Società ed Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati al riconoscimento della figura professionale del Mediatore Familiare della durata minima complessiva di 320 ore.
2. La formazione acquisita deve aver consentito l’acquisizione sia di capacità teoriche sia pratiche.
3. I seguenti contenuti delle conoscenze e delle capacità operative sono indispensabili per strutturare la professione del Mediatore familiare.

E’ obbligatoria altresì la conoscenza delle discipline seguenti:

  • Psicologia: la coppia, la sua formazione, la sua evoluzione, le sue crisi e i suoi conflitti; il bambino, il suo sviluppo psico-affettivo; la separazione, il suo impatto e le sue ripercussioni sui differenti componenti della famiglia; le ricomposizioni familiari
  • Sociologia: l’evoluzione della famiglia, gli aspetti culturali ed etici
  • Diritto: il quadro legale sulla famiglia, sul divorzio e sulla separazione personale dei coniugi
  • Il funzionamento economico della famiglia
  • La gestione dei conflitti: tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti.

Art. 25 bis | Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto

1. Corsi riconosciuti da Associazioni, Società ed Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati al riconoscimento della figura professionale del coordinatore genitoriale.
2. La formazione acquisita deve aver consentito l’acquisizione sia di capacità teoriche sia pratiche.
3. I seguenti contenuti delle conoscenze e delle capacità operative sono indispensabili per strutturare la professione del coordinatore genitoriale.

E’ obbligatoria altresì la conoscenza delle discipline seguenti:

  • Psicologia: la coppia, la sua formazione, la sua evoluzione, le sue crisi e i suoi conflitti; il bambino, il suo sviluppo psico-affettivo; la separazione, il suo impatto e le sue ripercussioni sui differenti componenti della famiglia; le ricomposizioni familiari
  • Sociologia: l’evoluzione della famiglia, gli aspetti culturali ed etici
  • Pedagogia: lo sviluppo del bambino e della famiglia
  • Diritto: il quadro legale sulla famiglia, sul divorzio e sulla separazione personale dei coniugi
  • Il funzionamento economico della famiglia
  • La gestione dei conflitti: tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti

Art. 26 | Standard di condotta professionale

Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di mediazione e a guidare la condotta del mediatore familiare. Come le altre forme di risoluzione delle dispute, la mediazione familiare deve essere realizzata sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come mediatori familiari rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell’A.I.R.A.C.

Processo di mediazione familiare
  • Orientamento iniziale: all’inizio del processo di mediazione familiare, il mediatore deve informare tutte le parti che la natura del processo di mediazione rispetta la volontarietà delle parti nel raggiungere accordi, che il mediatore è facilitatore imparziale delle trattative di negoziazione, e che il mediatore non può imporre o forzare le parti al raggiungimento di accordi.
  • Applicabilità della mediazione familiare: il mediatore deve assistere le parti nella valutazione dei benefici, rischi e costi della mediazione e di metodi alternativi a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi. Il mediatore familiare non deve prolungare la mediazione inappropriatamente o senza necessità, se diviene manifesto che il caso sia inadatto alla mediazione familiare, o se una o più parti risulti rifiutare o essere incapace di partecipare al processo di mediazione in modo significativo.
  • Un mediatore deve declinare l’incarico, ritirarsi o richiedere assistenza tecnica specializzata quando ritiene che un caso ecceda la sua competenza professionale.
  • Ogni seduta di mediazione familiare dev’essere confidenziale e informale. Nessuna relazione peritale o sanzione penalizzante le parti può essere formulata o imposta dal mediatore familiare o dalla struttura, pubblica o privata, presso cui opera.
Confidenzialità
  • Regola generale. Il mediatore familiare deve preservare e mantenere quanto ai contenuti delle negoziazioni in atto il segreto professionale durante tutto il processo di mediazione nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
  • Qualsiasi informazione ottenuta dai mediatori familiari attraverso pratiche, rapporti, conclusioni dei casi, appunti, o altre comunicazioni o materiali, orali o scritti, deve essere considerata riservata e confidenziale e non deve essere resa nota senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte nel processo di mediazione. Qualsiasi ricerca o accertamento diretti alla valutazione delle attività o alla performance dei mediatori familiari devono proteggere la riservatezza di tali informazioni. Le parti hanno il diritto durante e dopo tali procedure di rifiutare la pubblicizzazione e di proibire altrui dal pubblicizzare le comunicazioni fatte durante queste procedure, sia che la controversia si sia conclusa con un successo oppure no.
  • Incontri individuali. Il mediatore familiare deve mantenere la sua confidenzialità verso terzi, rispetto a qualsiasi informazione ottenuta in incontri individuali con le parti, a meno che la parte stessa non ne permetta la divulgazione.
  • Privacy. Il mediatore familiare deve mantenere le informazioni confidenziali nel proprio archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche, formazione professionale, o elenchi statistici.
Integrità e imparzialità
  • Il mediatore familiare non deve accettare nessun impegno, portare a termine alcun servizio, o intraprendere nessun’azione che potrebbe compromettere la sua integrità professionale.
  • Il mediatore familiare deve mantenere l’imparzialità mentre stimola la discussione di questioni che le parti devono considerare per la concretezza, la correttezza legale, l’equità e l’attuabilità delle opzioni proposte per l’accordo.
  • Il mediatore familiare deve ritirarsi dalla mediazione se crede di non poter più garantire la propria imparzialità.
  • Il mediatore familiare non deve accettare o fare regali, richieste, favori, prestiti, o altri beni di valore né dalle parti, né dagli avvocati delle parti, o da nessun’altra persona coinvolta direttamente o indirettamente, in passato o al presente, nel processo di mediazione.
Autodeterminazione delle parti
  • Il mediatore familiare deve assistere le parti nel raggiungere un accordo consapevole e volontario. Le decisioni devono essere prese volontariamente dalle parti stesse.
  • Il mediatore familiare non costringerà in modo parziale una parte verso la conclusione di un accordo e non prenderà decisioni sostanziali per nessuna delle parti nel processo di mediazione.
  • Il mediatore familiare deve astenersi dall’interpretare intenzionalmente o consapevolmente a favore di una delle due parti il materiale, i fatti o le circostanze nel corso della conduzione della mediazione.
  • Quanto alle questioni di distribuzione del potere decisionale tra le parti, il mediatore familiare deve promuovere un processo equilibrato e deve incoraggiare le parti stesse a condurre le delibere in modo aconflittuale.
  • Il mediatore familiare deve promuovere considerazioni sugli interessi di tutti coloro che restano coinvolti negli accordi attuali o potenziali e che non sono rappresentati al tavolo delle trattative (minori, genitori delle parti, datori di lavoro, ecc.).
  • Il mediatore familiare deve promuovere un clima di rispetto reciproco tra le parti durante tutto il processo di mediazione.
  • Il mediatore familiare ha il dovere di avvertire le parti dell’importanza della comprensione delle conseguenze legali di un accordo proposto e deve suggerire loro l’opportunità di approfondire questo avvertimento con il loro avvocato o consulente legale.
Competenza professionale e responsabilità legali

Un mediatore deve mantenere competenza professionale all’interno dei requisiti dettati dalla professione di mediatore familiare.

  • Regola generale. Ogni mediatore familiare deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza familiare, né di consulenza tecnica di parte o d’ufficio nell’ambito dei casi a lui sottoposti come mediatore familiare in passato, o al presente.
  • Standard professionali concorrenti. Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti -a meno che imposto per legge- deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi mediatore familiare in virtù della sua professionalità.
  • Responsabilità di fronte al tribunale competente. Ogni mediatore deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato, e le disposizioni legali vigenti in materia di famiglia, separazione personale dei coniugi e divorzio. Ogni mediatore familiare deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.

Art. 26 bis | Standard di condotta professionale

Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di coordinazione genitoriale e a guidare la condotta del coordinatore genitoriale. Come le altre forme di risoluzione delle dispute, la coordinazione genitoriale deve essere realizzata sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come coordinatori genitoriali rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell’A.I.R.A.C.

Processo di coordinazione genitoriale
  • Orientamento iniziale: all’inizio del processo di coordinazione genitoriale, il coordinatore genitoriale deve informare tutte le parti che la natura del processo di coordinazione genitoriale rispetta la volontarietà delle parti nel raggiungere accordi, che il coordinatore è facilitatore imparziale delle trattative di negoziazione.
  • Applicabilità della coordinazione genitoriale: il coordinatore genitoriale deve assistere le parti nella valutazione dei benefici, rischi e costi della coordinazione genitoriale e di metodi alternativi a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi. Il coordinatore genitoriale non deve prolungare la propria attività inappropriatamente o senza necessità, se diviene manifesto che il caso sia inadatto alla coordinazione genitoriale, o se una o più parti risulti rifiutare o essere incapace di partecipare al processo di coordinazione genitoriale in modo significativo.
  • Un coordinatore genitoriale deve declinare l’incarico, ritirarsi o richiedere assistenza tecnica specializzata quando ritiene che un caso ecceda la sua competenza professionale.
  • Ogni seduta di coordinazione genitoriale dev’essere confidenziale e informale. Nessuna relazione peritale o sanzione penalizzante le parti può essere formulata o imposta dal coordinatore genitoriale o dalla struttura, pubblica o privata, presso cui opera.
Confidenzialità
  • Regola generale. Il coordinatore genitoriale deve preservare e mantenere quanto ai contenuti delle negoziazioni in atto il segreto professionale durante tutto il processo di coordinazione nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
  • Qualsiasi informazione ottenuta dai coordinatori genitoriali attraverso pratiche, rapporti, conclusioni dei casi, appunti, o altre comunicazioni o materiali, orali o scritti, deve essere considerata riservata e confidenziale e non deve essere resa nota senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte nel processo di coordinazione genitoriale. Qualsiasi ricerca o accertamento diretti alla valutazione delle attività o alla performance dei coordinatori genitoriali devono proteggere la riservatezza di tali informazioni. Le parti hanno il diritto durante e dopo tali procedure di rifiutare la pubblicizzazione e di proibire altrui dal pubblicizzare le comunicazioni fatte durante queste procedure, sia che la controversia si sia conclusa con un successo oppure no.
  • Incontri individuali. Il coordinatore genitoriale deve mantenere la sua confidenzialità verso terzi, rispetto a qualsiasi informazione ottenuta in incontri individuali con le parti, a meno che la parte stessa non ne permetta la divulgazione.
  • Privacy. Il coordinatore genitoriale deve mantenere le informazioni confidenziali nel proprio archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche, formazione professionale, o elenchi statistici.
Integrità e imparzialità
  • Il coordinatore genitoriale non deve accettare nessun impegno, portare a termine alcun servizio, o intraprendere nessun’azione che potrebbe compromettere la sua integrità professionale.
  • Il coordinatore genitoriale deve mantenere l’imparzialità mentre stimola la discussione di questioni che le parti devono considerare per la concretezza, la correttezza legale, l’equità e l’attuabilità delle opzioni proposte per l’accordo.
  • Il coordinatore genitoriale non deve accettare o fare regali, richieste, favori, prestiti, o altri beni di valore né dalle parti, né dagli avvocati delle parti, o da nessun’altra persona coinvolta direttamente o indirettamente, in passato o al presente, nella coordinazione genitoriale.
Autodeterminazione delle parti
  • Il coordinatore genitoriale deve assistere le parti nel raggiungere un accordo consapevole e volontario. Le decisioni devono essere prese volontariamente dalle parti stesse.
  • Il coordinatore genitoriale non costringerà in modo parziale una parte verso la conclusione di un accordo e non prenderà decisioni sostanziali per nessuna delle parti nel processo di coordinazione genitoriale.
  • Il coordinatore genitoriale deve astenersi dall’interpretare intenzionalmente o consapevolmente a favore di una delle due parti il materiale, i fatti o le circostanze nel corso della conduzione della coordinazione genitoriale.
  • Quanto alle questioni di distribuzione del potere decisionale tra le parti, il coordinatore genitoriale deve promuovere un processo equilibrato e deve incoraggiare le parti stesse a condurre le delibere in modo aconflittuale.
  • Il coordinatore genitoriale deve promuovere considerazioni sugli interessi di tutti coloro che restano coinvolti negli accordi attuali o potenziali e che non sono rappresentati al tavolo delle trattative (minori, genitori delle parti, ecc.).
  • Il coordinatore genitoriale deve promuovere un clima di rispetto reciproco tra le parti durante tutto il processo di coordinazione genitoriale.
  • Il coordinatore genitoriale ha il dovere di avvertire le parti dell’importanza della comprensione delle conseguenze legali di un accordo proposto e deve suggerire loro l’opportunità di approfondire questo avvertimento con il loro avvocato o consulente legale.
Competenza professionale e responsabilità legali

Un coordinatore genitoriale deve mantenere competenza professionale all’interno dei requisiti dettati dalla professione di coordinatore genitoriale.

  • Regola generale. Ogni coordinatore genitoriale deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza familiare, né di consulenza tecnica di parte o d’ufficio nell’ambito dei casi a lui sottoposti come coordinatore genitoriale in passato, o al presente.
  • Standard professionali concorrenti. Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti -a meno che imposto per legge- deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi coordinatore genitoriale in virtù della sua professionalità.
  • Responsabilità di fronte al tribunale competente. Ogni coordinatore genitoriale deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato, e le disposizioni legali vigenti in materia di famiglia, separazione personale dei coniugi e divorzio. Ogni coordinatore genitoriale deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.

Art. 27 | Relazioni con altri professionisti

1. Responsabilità e relazioni del mediatore con altri mediatori. Ogni mediatore dovrebbe astenersi dal mediare controversie familiari che al momento sono ancora affidate a un altro mediatore, o centro di mediazione, senza prima preoccuparsi di consultare la persona o le persone che conducono questa mediazione.
2. Cooperazione con altri professionisti. Ogni mediatore dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo di mediazione e altre discipline professionali incluse quelle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze sociali e della Salute mentale e dovrebbe promuovere la cooperazione tra mediatori, servizi sociali e altri professionisti.

Art. 27 bis | Relazioni con altri professionisti

1. Responsabilità e relazioni del coordinatore genitoriale con altri coordinatori. Ogni coordinatore genitoriale dovrebbe astenersi dalla gestione di controversie familiari che al momento sono ancora affidate a un altro coordinatore genitoriale, o centro di coordinazione genitoriale, senza prima preoccuparsi di consultare la persona o le persone che conducono questa attività di coordinazione.
2. Cooperazione con altri professionisti. Ogni coordinatore genitoriale dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo di coordinazione genitoriale e altre discipline professionali incluse quelle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze sociali e della Salute mentale e dovrebbe promuovere la cooperazione tra coordinatori genitoriali, servizi sociali e altri professionisti.

Art. 28 | Tariffe

Il mediatore occupa una posizione di fiducia rispetto alle parti e ai tribunali. Nell’addebitare servizi e spese, il mediatore deve sforzarsi di mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso. Il mediatore deve rendere noto per iscritto alle parti durante la seduta di orientamento iniziale le tariffe orarie e i relativi costi delle sedute, includendo la scadenza e la maniera del pagamento. La spiegazione dei costi può includere:

· le tariffe orarie delle sedute di mediazione;
· la preparazione per le sedute;
· il tempo di lavoro al di fuori delle sedute;
· la cancellazione di sedute di mediazione e le circostanze per le quali queste tariffe vengono normalmente addebitate;
· la preparazione dell’accordo scritto di mediazione;
· tutte le altre eventuali voci addebitabili dal mediatore;

La divisione pro capite tra le parti delle tariffe e dei costi di mediazione saranno precedentemente determinati dai centri di mediazione presso servizi sociali e/o concordati con le parti presso centri di mediazione e/o professionisti privati.
1. Invii. Nessuna commissione, sconto, o simili rimunerazioni possono essere dati o ricevuti dal mediatore per l’invio di clienti ad avvocati, psicoterapeuti o ad altri servizi specialistici.
2. Addebiti aggiuntivi. Il mediatore non può addebitare dei costi o legare il proprio onorario in nessun modo al risultato del processo di mediazione.
3. Quando un mediatore è contattato direttamente dalle parti per dei servizi di mediazione, il mediatore ha la responsabilità professionale di rispondere alle domande riguardanti i costi e di fornire una copia delle basi per l’addebitamento di tariffe e costi.

Art. 28 bis| Tariffe

Il coordinatore genitoriale occupa una posizione di fiducia rispetto alle parti e ai tribunali. Nell’addebitare servizi e spese, il coordinatore genitoriale deve sforzarsi di mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso. Il coordinatore genitoriale deve rendere noto per iscritto alle parti durante la seduta di orientamento iniziale le tariffe orarie e i relativi costi degli incontri, includendo la scadenza e la maniera del pagamento. La spiegazione dei costi può includere:

· le tariffe orarie delle sedute di mediazione;
· la preparazione per le sedute;
· il tempo di lavoro al di fuori delle sedute;
· la cancellazione di sedute di coordinazione genitoriale e le circostanze per le quali queste tariffe vengono normalmente addebitate;
· la preparazione dell’accordo scritto in sede di coordinazione;
· tutte le altre eventuali voci addebitabili dal coordinatore genitoriale.

La divisione pro capite tra le parti delle tariffe e dei costi dell’attività saranno precedentemente determinati dai centri di coordinazione genitoriale presso servizi sociali e/o concordati con le parti presso centri/associazioni di coordinazione genitoriale e/o professionisti privati.
1. Invii. Nessuna commissione, sconto, o simili rimunerazioni possono essere dati o ricevuti dal coordinatore genitoriale per l’invio di clienti ad avvocati, psicoterapeuti o ad altri servizi specialistici.
2. Addebiti aggiuntivi. Il coordinatore genitoriale non può addebitare dei costi o legare il proprio onorario in nessun modo al risultato del processo di coordinazione genitoriale.
3. Quando un coordinatore genitoriale è contattato direttamente dalle parti per dei servizi di coordinazione genitoriale, ha la responsabilità professionale di rispondere alle domande riguardanti i costi e di fornire una copia delle basi per l’addebitamento di tariffe e costi.

Art. 29 | Definizioni Mediazione Culturale

1) Mediatore culturale
Il mediatore culturale è un agente bilingue che media tra partecipanti monolingue ad una conversazione appartenenti a due comunità linguistiche differenti. Il suo compito è quello di facilitare la comprensione. È informato su entrambe le culture, sia quella dei nativi sia quella del ricercatore anche se è più vicino ad una delle due.
Il mediatore è identificato dall’osservatore, e lo aiuta nella ricerca, o facendo parte del gruppo di interesse o intrattenendo relazioni con i membri della società in esame. Nel suo aiuto al ricercatore, egli ha un ruolo molto delicato, quello di rassicurare sulle intenzioni dell’osservatore quando lo presenterà ai c.d. “guardiani”, cioè coloro che proteggono il gruppo da occhi indiscreti e che giustamente vogliono informazioni sul suo scopo.
2) Mediazione culturale
Serie di interventi volti a favorire l’integrazione sociale di famiglie straniere e singoli individui attraverso supporto, interpretariato, accompagnamento personalizzato e orientamento.
Gli obiettivi cui tende l’Associazione sono:
– il contrasto ad ogni forma di discriminazione e pregiudizio: etnico, di genere, sociale, psico-fisico, religioso, culturale;
– la promozione, sensibilizzazione e la formazione nel campo dei diritti umani, dell’inclusione sociale, dell’integrazione, dell’intercultura, della lotta alla devianza e alla marginalità sociale, della legalità e della sicurezza;
– la mediazione interculturale: nella fattispecie, la mediazione interculturale può comportare interventi molto differenziati e per questo richiedere diverse modalità di coinvolgimento che vanno dalla mediazione e traduzione linguistica e culturale al sostegno, dall’ascolto all’accompagnamento e all’informazione, riadattando di volta in volta ii proprio operato, per garantire anche alla popolazione straniera residente in Italia condizioni di
permanenza civile e il diritto a non essere fraintesa solo perché non conosce a fondo costumi e modelli di questa società;
– la promozione e la progettazione di servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, produzione e programmazione culturale; La promozione della cultura in ogni sua declinazione;
– ricerca sociale, consulenza e monitoraggio di fenomeni socio-culturali e di mutamento sociale;
– orientamento, mediazione interculturale, formazione, workshops, convegni, mostre, feste, manifestazioni, attività pubblicistica, ricerca, e tutto quanto sia utile a diffondere i valori civili e il rispetto dei diritti umani.

Art. 29 bis| Definizioni Mediatore Scolastico

1. Il Mediatore scolastico: Il mediatore scolastico, quale figura imparziale, terza e neutrale, mira a ristabilire il dialogo tra le parti, con l’obiettivo di sollecitare una riorganizzazione delle relazioni che risulti soddisfacenti per tutti quelli implicati nel conflitto, studenti, docenti, genitori. Il mediatore facilita la comprensione delle proprie ed altrui emozioni stabilendo un clima di fiducia ed offrire un’alternativa alle ostilità.
2. La Mediazione scolastica: La mediazione scolastica è un intervento di gestione dei conflitti finalizzato a : favorire un ambiente scolastico più sereno e produttivo, riconoscere le diversità come risorse, migliorare le relazioni interpersonali, diminuire il numero dei conflitti e, di conseguenza, il tempo dedicato a risolverli; favorire la risoluzione di controversie in modo più rapido e meno costoso ridurre il numero di sanzioni e espulsioni; promuovere maggiore interesse e rispetto per l’altro; migliorare la gestione delle emozioni proprie e altrui; sviluppare adeguate competenze di problem solving, attraverso la ricerca di soluzioni autonome e negoziate. Inoltre aiuta a riconoscere e a valorizzare i sentimenti, gli interessi, le necessità, i valori propri e altrui; aumenta lo sviluppo di attitudini cooperative e incrementa la capacità di risoluzione non violenta dei conflitti; contribuisce a sviluppare le capacità di dialogo e a migliorare le competenze comunicative di tipo assertivo e previene l’abbondono scolastico.

Art. 30 | Formazione in possesso di chi esercita la professione di mediatore culturale

Formazione professionale.

Il mediatore culturale è obbligato ad acquisire conoscenza e formazione nel processo di mediazione, ivi inclusa la comprensione dell’etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate. Ogni socio è obbligato a rendere note l’estensione e la natura della propria formazione specifica e della sua esperienza al Consiglio Direttivo.

Formazione permanente.

E’ necessario ai fini della conservazione del titolo di Mediatore Culturale e della relativa iscrizione all’Associazione che questi ultimi continuino la loro formazione professionale durante tutto il periodo del loro servizio attivo in misura non inferiore a 10 ore l’anno. Un mediatore dovrebbe essere personalmente responsabile per la continuità della sua crescita professionale, ivi inclusa la partecipazione alla formazione permanente come richiesto dalle regole nazionali e internazionali emesse circa la sua professionalità. Il mediatore culturale dovrebbe rimanere informato approfonditamente e costantemente sulle leggi, regole deontologiche, ricerche scientifiche, e disposizioni nazionali e internazionali rilevanti per la pratica della mediazione culturale nonché impegnarsi regolarmente in attività di formazione continua e accompagnamento professionale per promuovere la propria crescita professionale.

Accompagnamento professionale.

Un mediatore culturale esperto dovrebbe cooperare alla formazione di nuovi mediatori culturali, incluso il servizio di accompagnamento professionale.

Art. 30 bis | Formazione in possesso di chi esercita la professione di mediatore scolastico

Formazione professionale.

Il mediatore scolastico è obbligato ad acquisire conoscenza e formazione nel processo di mediazione, ivi inclusa la comprensione dell’etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate. Ogni socio è obbligato a rendere note l’estensione e la natura della propria formazione specifica e della sua esperienza al Consiglio Direttivo.

Formazione permanente.

E’ necessario ai fini della conservazione del titolo di Mediatore scolastico e della relativa iscrizione all’Associazione che questi ultimi continuino la loro formazione professionale durante tutto il periodo del loro servizio attivo in misura non inferiore a 10 ore l’anno. Un mediatore dovrebbe essere personalmente responsabile per la continuità della sua crescita professionale, ivi inclusa la partecipazione alla formazione permanente come richiesto dalle regole nazionali e internazionali emesse circa la sua professionalità. Il mediatore scolastico dovrebbe rimanere informato approfonditamente e costantemente sulle leggi, regole deontologiche, ricerche scientifiche, e disposizioni nazionali e internazionali rilevanti per la pratica della mediazione scolastica nonché impegnarsi regolarmente in attività di formazione continua e accompagnamento professionale per promuovere la propria crescita professionale.

Accompagnamento professionale.

Un mediatore scolastico esperto dovrebbe cooperare alla formazione di nuovi mediatori scolastici, incluso il servizio di accompagnamento professionale.

Art. 31 | Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica

1. diploma di istruzione di secondo grado in materie umanistiche, letterarie
2. pratica o esperienza attestata nel quadro di centri, associazioni o servizi aventi come obiettivo la gestione dei conflitti culturali e/o interculturali

Art. 31 bis | Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica

1. titoli di studio nel campo delle Scienze Umane e del Diritto
2. pratica o esperienza attestata nel quadro di centri, associazioni o servizi aventi come obiettivo la gestione dei conflitti scolastici

 Art. 32 | Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto

Corsi riconosciuti da Associazioni, Società ed Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati al riconoscimento della figura professionale del Mediatore culturale della durata minima complessiva di 40 ore. La formazione acquisita deve aver consentito l’acquisizione sia di capacità teoriche sia pratiche. I seguenti contenuti delle conoscenze e delle capacità operative sono indispensabili per strutturare la professione della Mediazione culturale.

Art. 32 bis| Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto
Corsi riconosciuti da Associazioni, Società ed Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati al riconoscimento della figura professionale del Mediatore scolastico della durata minima complessiva di 120 ore. La formazione acquisita deve aver consentito l’acquisizione sia di capacità teoriche sia pratiche. I seguenti contenuti delle conoscenze e delle capacità operative sono indispensabili per strutturare la professione della Mediazione scolastica.

Art. 33 | Standard di condotta professionale

Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di mediazione e a guidare la condotta del mediatore culturale. Come le altre forme di risoluzione delle dispute, la mediazione culturale deve essere realizzata sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come mediatori culturali rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell’A.I.R.A.C.

Processo di mediazione culturale
  • Orientamento iniziale: all’inizio del processo di mediazione culturale, il mediatore deve informare tutte le parti che la natura del processo di mediazione rispetta la volontarietà delle parti nel raggiungere accordi, che il mediatore è un agevolatore imparziale delle trattative di negoziazione, e che il mediatore non può imporre o forzare le parti al raggiungimento di accordi.
  • Applicabilità della mediazione culturale: il mediatore deve assistere le parti nella valutazione dei benefici, rischi e costi della mediazione e di metodi alternativi a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi. Il mediatore culturale non deve prolungare la mediazione inappropriatamente o senza necessità, se diviene manifesto che il caso sia inadatto alla mediazione culturale, o se una o più parti risulti rifiutare o essere incapace di partecipare al processo di mediazione in modo significativo.
  • Un mediatore deve declinare l’incarico, ritirarsi o richiedere assistenza tecnica specializzata quando ritiene che un caso ecceda la sua competenza professionale.
  • Ogni seduta di mediazione culturale dev’essere confidenziale e informale. Nessuna relazione peritale o sanzione penalizzante le parti può essere formulata o imposta dal mediatore culturale o dalla struttura, pubblica o privata, presso cui opera.
Confidenzialità

· Regola generale. Il mediatore culturale deve preservare e mantenere quanto ai contenuti delle negoziazioni in atto il segreto professionale durante tutto il processo di mediazione nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
· Qualsiasi informazione ottenuta dai mediatori culturali attraverso pratiche, rapporti, conclusioni dei casi, appunti, o altre comunicazioni o materiali, orali o scritti, deve essere considerata riservata e confidenziale e non deve essere resa nota senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte nel processo di mediazione. Qualsiasi ricerca o accertamento diretti alla valutazione delle attività o alla performance dei mediatori culturali devono proteggere la riservatezza di tali informazioni. Le parti hanno il diritto durante e dopo tali procedure di rifiutare la pubblicizzazione e di proibire altrui dal pubblicizzare le comunicazioni fatte durante queste procedure, sia che la controversia si sia conclusa con un successo oppure no.
· Incontri individuali. Il mediatore culturale deve mantenere la sua confidenzialità verso terzi, rispetto a qualsiasi informazione ottenuta in incontri individuali con le parti, a meno che la parte stessa non ne permetta la divulgazione.
· Privacy. Il mediatore culturale deve mantenere le informazioni confidenziali nel proprio archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche, formazione professionale, o elenchi statistici.

Integrità e imparzialità

· Il mediatore culturale non deve accettare nessun impegno, portare a termine alcun servizio, o intraprendere nessun’azione che potrebbe compromettere la sua integrità professionale.
·Il mediatore culturale deve mantenere l’imparzialità mentre stimola la discussione di questioni che le parti devono considerare per la concretezza, la correttezza legale, l’equità e l’attuabilità delle opzioni proposte per l’accordo.
· Il mediatore culturale deve ritirarsi dalla mediazione se crede di non poter più garantire la propria imparzialità.
· Il mediatore culturale non deve accettare o fare regali, richieste, favori, prestiti, o altri beni di valore né dalle parti, né dagli avvocati delle parti, o da nessun’altra persona coinvolta direttamente o indirettamente, in passato o al presente, nel processo di mediazione.

Autodeterminazione delle parti

· Il mediatore culturale deve assistere le parti nel raggiungere un accordo consapevole e volontario. Le decisioni devono essere prese volontariamente dalle parti stesse.
· Il mediatore culturale non costringerà in modo parziale una parte verso la conclusione di un accordo e non prenderà decisioni sostanziali per nessuna delle parti nel processo di mediazione.
· Il mediatore culturale deve astenersi dall’interpretare intenzionalmente o consapevolmente a favore di una delle due parti il materiale, i fatti o le circostanze nel corso della conduzione della mediazione.
· Quanto alle questioni di distribuzione del potere decisionale tra le parti, il mediatore culturale deve promuovere un processo equilibrato e deve incoraggiare le parti stesse a condurre le delibere in modo aconflittuale.
· Il mediatore culturale deve promuovere considerazioni sugli interessi di tutti coloro che restano coinvolti negli accordi attuali o potenziali e che non sono rappresentati al tavolo delle trattative.
· Il mediatore culturale deve promuovere un clima di rispetto reciproco tra le parti durante tutto il processo di mediazione.
· Il mediatore culturale ha il dovere di avvertire le parti dell’importanza della comprensione delle conseguenze legali di un accordo proposto e deve suggerire loro l’opportunità di approfondire questo avvertimento con il loro avvocato o consulente legale.

Competenza professionale e responsabilità legali

Un mediatore deve mantenere competenza professionale all’interno dei requisiti dettati dalla professione di mediatore culturale.
· Regola generale. Ogni mediatore culturale deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza tecnica di parte o d’ufficio nell’ambito dei casi a lui sottoposti come mediatore culturale in passato, o al presente.
· Standard professionali concorrenti. Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti -a meno che imposto per legge- deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi mediatore culturale in virtù della sua professionalità.
· Responsabilità di fronte al tribunale competente. Ogni mediatore deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato, e le disposizioni legali vigenti in materia di controversie culturali. Ogni mediatore culturale deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.

Art. 33 bis | Standard di condotta professionale

Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di mediazione e a guidare la condotta del mediatore scolastico. Come le altre forme di risoluzione delle dispute, la mediazione scolastica deve essere realizzata sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come mediatori scolastici rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell’A.I.R.A.C.

Processo di mediazione scolastica

· Orientamento iniziale: all’inizio del processo di mediazione scolastica, il mediatore deve informare tutte le parti che la natura del processo di mediazione rispetta la volontarietà delle parti nel raggiungere accordi, che il mediatore è un agevolatore imparziale delle trattative di negoziazione, e che il mediatore non può imporre o forzare le parti al raggiungimento di accordi.
· Applicabilità della mediazione scolastica: il mediatore deve assistere le parti nella valutazione dei benefici, rischi e costi della mediazione e di metodi alternativi a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi. Il mediatore scolastico non deve prolungare la mediazione inappropriatamente o senza necessità, se diviene manifesto che il caso sia inadatto alla mediazione scolastica, o se una o più parti risulti rifiutare o essere incapace di partecipare al processo di mediazione in modo significativo.
· Un mediatore deve declinare l’incarico, ritirarsi o richiedere assistenza tecnica specializzata quando ritiene che un caso ecceda la sua competenza professionale.
· Ogni seduta di mediazione scolastica dev’essere confidenziale e informale. Nessuna relazione peritale o sanzione penalizzante le parti può essere formulata o imposta dal mediatore scolastico o dalla struttura, pubblica o privata, presso cui opera.

Confidenzialità

· Regola generale. Il mediatore scolastico deve preservare e mantenere quanto ai contenuti delle negoziazioni in atto il segreto professionale durante tutto il processo di mediazione nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
· Qualsiasi informazione ottenuta dai mediatori scolastici attraverso pratiche, rapporti, conclusioni dei casi, appunti, o altre comunicazioni o materiali, orali o scritti, deve essere considerata riservata e confidenziale e non deve essere resa nota senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte nel processo di mediazione. Qualsiasi ricerca o accertamento diretti alla valutazione delle attività o alla performance dei mediatori scolastici devono proteggere la riservatezza di tali informazioni. Le parti hanno il diritto durante e dopo tali procedure di rifiutare la pubblicizzazione e di proibire altrui dal pubblicizzare le comunicazioni fatte durante queste procedure, sia che la controversia si sia conclusa con un successo oppure no.
· Incontri individuali. Il mediatore scolastico deve mantenere la sua confidenzialità verso terzi, rispetto a qualsiasi informazione ottenuta in incontri individuali con le parti, a meno che la parte stessa non ne permetta la divulgazione.
· Privacy. Il mediatore scolastico deve mantenere le informazioni confidenziali nel proprio archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche, formazione professionale, o elenchi statistici.

Integrità e imparzialità

· Il mediatore scolastico non deve accettare nessun impegno, portare a termine alcun servizio, o intraprendere nessuna azione che potrebbe compromettere la sua integrità professionale.
· Il mediatore scolastico deve mantenere l’imparzialità mentre stimola la discussione di questioni che le parti devono considerare per la concretezza, la correttezza legale, l’equità e l’attuabilità delle opzioni proposte per l’accordo.
· Il mediatore scolastico deve ritirarsi dalla mediazione se crede di non poter più garantire la propria imparzialità.
· Il mediatore scolastico non deve accettare o fare regali, richieste, favori, prestiti, o altri beni di valore né dalle parti, né dagli avvocati delle parti, o da nessun’altra persona coinvolta direttamente o indirettamente, in passato o al presente, nel processo di mediazione.

Autodeterminazione delle parti

· Il mediatore scolastico deve assistere le parti nel raggiungere un accordo consapevole e volontario. Le decisioni devono essere prese volontariamente dalle parti stesse.
· Il mediatore scolastico non costringerà in modo parziale una parte verso la conclusione di un accordo e non prenderà decisioni sostanziali per nessuna delle parti nel processo di mediazione.
· Il mediatore scolastico deve astenersi dall’interpretare intenzionalmente o consapevolmente a favore di una delle due parti il materiale, i fatti o le circostanze nel corso della conduzione della mediazione.
· Quanto alle questioni di distribuzione del potere decisionale tra le parti, il mediatore scolastico deve promuovere un processo equilibrato e deve incoraggiare le parti stesse a condurre le delibere in modo aconflittuale.
· Il mediatore scolastico deve promuovere considerazioni sugli interessi di tutti coloro che restano coinvolti negli accordi attuali o potenziali e che non sono rappresentati al tavolo delle trattative
· Il mediatore scolastico deve promuovere un clima di rispetto reciproco tra le parti durante tutto il processo di mediazione.
· Il mediatore scolastico ha il dovere di avvertire le parti dell’importanza della comprensione delle conseguenze legali di un accordo proposto e deve suggerire loro l’opportunità di approfondire questo avvertimento con il loro avvocato o consulente legale.

Competenza professionale e responsabilità legali

Un mediatore deve mantenere competenza professionale all’interno dei requisiti dettati dalla professione di mediatore scolastico.
· Regola generale. Ogni mediatore scolastico deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza tecnica di parte o d’ufficio nell’ambito dei casi a lui sottoposti come mediatore culturale in passato, o al presente.
· Standard professionali concorrenti. Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti -a meno che imposto per legge- deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi mediatore scolastico in virtù della sua professionalità.
· Responsabilità di fronte al tribunale competente. Ogni mediatore deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato, e le disposizioni legali vigenti in materia di controversie scolastiche. Ogni mediatore culturale deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.

Art. 34 | Relazioni con altri professionisti

1. Responsabilità e relazioni del mediatore con altri mediatori. Ogni mediatore dovrebbe astenersi dal mediare controversie culturali che al momento sono ancora affidate a un altro mediatore, o centro di mediazione, senza prima preoccuparsi di consultare la persona o le persone che conducono questa mediazione.
2. Cooperazione con altri professionisti. Ogni mediatore dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo di mediazione e altre discipline professionali incluse quelle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze sociali e della Salute mentale e dovrebbe promuovere la cooperazione tra mediatori, servizi sociali e altri professionisti.

Art. 34 bis| Relazioni con altri professionisti

1. Responsabilità e relazioni del mediatore con altri mediatori. Ogni mediatore dovrebbe astenersi dal mediare controversie scolastiche che al momento sono ancora affidate a un altro mediatore, o centro di mediazione, senza prima preoccuparsi di consultare la persona o le persone che conducono questa mediazione.
2. Cooperazione con altri professionisti. Ogni mediatore dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo di mediazione e altre discipline professionali incluse quelle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze sociali e della Salute mentale e dovrebbe promuovere la cooperazione tra mediatori, servizi sociali e altri professionisti.

Art. 35 | Tariffe

Il mediatore occupa una posizione di fiducia rispetto alle parti e ai tribunali. Nell’addebitare servizi e spese, il mediatore deve sforzarsi di mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso. Il mediatore deve rendere noto per iscritto alle parti durante la seduta di orientamento iniziale le tariffe orarie e i relativi costi delle sedute, includendo la scadenza e la maniera del pagamento. La spiegazione dei costi può includere:
le tariffe orarie delle sedute di mediazione;
la preparazione per le sedute;
il tempo di lavoro al di fuori delle sedute;
la cancellazione di sedute di mediazione e le circostanze per le quali queste tariffe vengono normalmente addebitate;
la preparazione dell’accordo scritto di mediazione;
tutte le altre eventuali voci addebitabili dal mediatore;
La divisione pro capite tra le parti delle tariffe e dei costi di mediazione saranno precedentemente determinati dai centri di mediazione presso servizi sociali e/o concordati con le parti presso centri di mediazione e/o professionisti privati.
Invii. Nessuna commissione, sconto, o simili rimunerazioni possono essere dati o ricevuti dal mediatore per l’invio di clienti ad avvocati, psicoterapeuti o ad altri servizi specialistici.
Addebiti aggiuntivi. Il mediatore non può addebitare dei costi o legare il proprio onorario in nessun modo al risultato del processo di mediazione.
Quando un mediatore è contattato direttamente dalle parti per dei servizi di mediazione, il mediatore ha la responsabilità professionale di rispondere alle domande riguardanti i costi e di fornire una copia delle basi per l’addebitamento di tariffe e costi.

Art. 35 bis | Tariffe

Il mediatore occupa una posizione di fiducia rispetto alle parti e ai tribunali. Nell’addebitare servizi e spese, il mediatore deve sforzarsi di mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso. Il mediatore deve rendere noto per iscritto alle parti durante la seduta di orientamento iniziale le tariffe orarie e i relativi costi delle sedute, includendo la scadenza e la maniera del pagamento. La spiegazione dei costi può includere:
le tariffe orarie delle sedute di mediazione;
la preparazione per le sedute;
il tempo di lavoro al di fuori delle sedute;
la cancellazione di sedute di mediazione e le circostanze per le quali queste tariffe vengono normalmente addebitate;
la preparazione dell’accordo scritto di mediazione;
tutte le altre eventuali voci addebitabili dal mediatore;
La divisione pro capite tra le parti delle tariffe e dei costi di mediazione saranno precedentemente determinati dai centri di mediazione presso servizi sociali e/o concordati con le parti presso centri di mediazione e/o professionisti privati.
Invii. Nessuna commissione, sconto, o simili rimunerazioni possono essere dati o ricevuti dal mediatore per l’invio di clienti ad avvocati, psicoterapeuti o ad altri servizi specialistici.
Addebiti aggiuntivi. Il mediatore non può addebitare dei costi o legare il proprio onorario in nessun modo al risultato del processo di mediazione.
Quando un mediatore è contattato direttamente dalle parti per dei servizi di mediazione, il mediatore ha la responsabilità professionale di rispondere alle domande riguardanti i costi e di fornire una copia delle basi per l’addebitamento di tariffe e costi.

Art. 36 | Definizioni Arbitrato

1) Arbitrato
L’istituto dell’arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840). È fatto divieto di ricorrere all’arbitrato per materie relative al diritto di famiglia e per quelle “che non possono formare oggetto di transazione”, cioè come unico vero limite all’arbitrato l’indisponibilità del diritto è quindi la mancanza di capacità negoziale dello stesso.
Il giudizio arbitrale è un giudizio privato, il lodo un atto negoziale di autonomia privata alternativo al giudizio civile ordinario. Il lodo è privo di ius imperii, vale a dire è fondato sul consenso di entrambe le parti, ed è affidato inevitabilmente ad arbitri privi di potestà giurisdizionale di imperio. Né la forma (accertamento e declaratoria delle conseguenze), né il procedimento fortemente “processualizzato”, né l’efficacia esecutiva attribuita da decreto del pretore ai lodi arbitrali, sono sufficienti ad equiparare il lodo ad una sentenza: i collegi arbitrali non sono organi giurisdizionali dello Stato, né organi giurisdizionali in genere.

2) Lodo arbitrale

Il lodo arbitrale (spesso detto semplicemente lodo), in diritto italiano, indica un negozio giuridico, assimilabile ad una sentenza, con cui si conclude un arbitrato. Accanto al significato formale del termine, si è affermato impropriamente, nel linguaggio politico-giornalistico, l’uso di denominare “lodo” alcune leggi.

3) Collegio arbitrale

La risoluzione può anche essere affidata ad un collegio arbitrale, normalmente in numero di 3, di cui 2 scelti da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dalle parti se in comune accordo o dai loro arbitri, o in caso di mancato accordo, da parte di una persona al di sopra delle parti (es. il Presidente di un Tribunale), i quali producono una loro pronuncia, detta lodo, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.
La scelta di affidare la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro. Ciò avviene con l’inserimento di una apposita clausola compromissoria o, successivamente dopo l’insorgere della controversie, con la sottoscrizione di un apposito accordo, il compromesso arbitrale.

4) Processo arbitrale

Il processo arbitrale nasce dalla domanda di arbitrato, l’atto con cui viene individuato l’oggetto del processo, che tendenzialmente coincide anche con l’oggetto del lodo. La proposizione della domanda di arbitrato, è equiparata alla domanda proposta in sede giurisdizionale; quindi si può affermare che:

· 1) la proposizione della domanda di arbitrato è atta per interrompere il corso della prescrizione e conseguentemente la sospensione della stessa, dal momento in cui viene proposta fino al momento in cui la decisione dell’arbitro (collegio arbitrale) non sia più impugnabile;

· 2) vendo il legislatore stabilito la possibilità di trascrizione della domanda di arbitrato, in relazione a beni immobili e beni mobili registrati, anche per quanto riguarda la tutela delle parti.

Nei confronti dei terzi si ha lo stesso tipo di effetto del processo ordinario: una volta iniziato il processo arbitrale può succedere che una delle parti proponga un’eccezione relativa all’interpretazione, alla validità e all’efficacia della convenzione di arbitrato.
Eccezione di incompetenza: si fa riferimento al caso in cui durante il processo arbitrale vengano poste al giudice questioni che non rientrano all’interno, che esorbitano dunque dalla previsione della clausola compromissoria e patto compromissorio, (si parla di competenza dell’arbitro come dell’esistenza del potere di giudicare nel merito la controversia). se la relativa eccezione di incompetenza non è fatta valere durante il procedimento, una volta emesso il lodo, questo non è più impugnabile per vizio di incompetenza dell’arbitro; si viene a creare un compromesso tacito.
L’eccezione di incompetenza per inesistenza, invalidità e inefficacia della convenzione di arbitrato va fatta valere nella prima difesa successiva alla nomina degli arbitri. Nel linguaggio giuridico l’arbitro è colui che svolge la funzione di risolvere la controversia.

Art. 37 | Formazione in possesso di chi esercita la professione di Arbitro

Formazione professionale.

L’Arbitro è obbligato ad acquisire conoscenza e formazione nel processo arbitrale, ivi inclusa la comprensione dell’etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate. Ogni socio è obbligato a rendere note l’estensione e la natura della propria formazione specifica e della sua esperienza al Consiglio Direttivo.

Formazione permanente

E’ necessario ai fini della conservazione del titolo di Arbitro e della relativa iscrizione all’Associazione che gli Arbitri continuino la loro formazione professionale durante tutto il periodo del loro servizio attivo in misura non inferiore a 10 ore l’anno. Un arbitro dovrebbe essere personalmente responsabile per la continuità della sua crescita professionale, ivi inclusa la partecipazione alla formazione permanente come richiesto dalle regole nazionali e internazionali emesse circa la sua professionalità. L’Arbitro dovrebbe rimanere informato approfonditamente e costantemente sulle leggi, regole deontologiche, ricerche scientifiche, e disposizioni nazionali e internazionali rilevanti per la pratica della mediazione culturale nonché impegnarsi regolarmente in attività di formazione continua e accompagnamento professionale per promuovere la propria crescita professionale.

Art. 38 | Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica

1. Laurea in discipline giuridiche, tecniche o economiche
2. Pratica o esperienza attestata nel quadro di Organismi, Consigli dell’Ordine, Associazioni o servizi aventi come obiettivo la risoluzione alternativa delle controversie

Art. 39 | Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto

Corsi riconosciuti da Associazioni, Società ed Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati al riconoscimento della figura professionale dell’Arbitro della durata minima complessiva di 20 ore, comprensivi di test di verifica dell’apprendimento. La formazione acquisita deve aver consentito l’acquisizione sia di capacità teoriche sia pratiche. I seguenti contenuti delle conoscenze e delle capacità operative sono indispensabili per strutturare la professione dell’arbitrato.

Art. 40 | Standard di condotta professionale

Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo dell’arbitrato e a guidare la condotta dell’arbitro. Come le altre forme di risoluzione delle dispute, l’arbitrato deve essere realizzato sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come arbitri rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell’A.I.R.A.C.

Competenza professionale e responsabilità legali

Un arbitro deve mantenere competenza professionale all’interno dei requisiti dettati dalla professione di arbitro.

  • Regola generale. Ogni arbitro deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né di consulenza tecnica di parte o d’ufficio nell’ambito dei casi a lui sottoposti come arbitro in passato, o al presente.
  • Standard professionali concorrenti. Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti -a meno che imposto per legge- deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi mediatore culturale in virtù della sua professionalità.
  • Responsabilità di fronte al tribunale competente. Ogni arbitro deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato, e le disposizioni legali vigenti in materia arbitrato. Ogni arbitro deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.

Art. 41| Relazioni con altri professionisti

Responsabilità e relazioni dell’arbitro con altri arbitri. Ogni arbitro dovrebbe astenersi dal mediare controversie che al momento sono ancora affidate a un altro arbitro senza prima preoccuparsi di consultare la persona o le persone che conducono questo processo arbitrale.
Cooperazione con altri professionisti. Ogni arbitro dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo arbitrale e altre discipline professionali incluse quelle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze sociali e della Salute mentale e dovrebbe promuovere la cooperazione tra mediatori, servizi sociali e altri professionisti.

Art. 42 | Tariffe

Nell’addebitare servizi e spese, l’arbitro deve sforzarsi di mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso.
L’arbitro deve rendere noto per iscritto alle parti le tariffe orarie e i relativi costi delle sedute, includendo la scadenza e la maniera del pagamento.

Art. 43 | Definizioni Mediazione penale e penale minorile

1. Mediatore penale e penale minorile: terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più persone (anche minori) in un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, il cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte le persone coinvolte nell’accordo. L’accordo raggiunto dovrà essere volontario, mutualmente accettabile e durevole. Il mediatore si applicherà affinché l’autorità decisionale resti alle parti. Il ruolo del mediatore penale e penale minorile comporta fra l’altro il compito di assistere le parti nell’identificare le questioni, di incoraggiare la loro abilità nel risolvere i problemi ed esplorare accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza legale, ma in autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto della confidenzialità. Il mediatore ha, infatti, oltre al compito di favorire la comunicazione tra due o più soggetti in conflitto tra loro, che la legge identifica con l’autore e la vittima del reato, il compito fondamentale di promuovere, in sinergia con altri professionisti, progetti rieducativi finalizzati alla riabilitazione del reo in carcere nell’ottica e nell’esigenza di un suo efficace reinserimento sociale, come da principio guida del processo penale e penale minorile italiano.
2. Mediazione penale e penale minorile: per mediazione penale si intende la gestione del conflitto derivante dal reato nonché di quello che può aver dato luogo al reato stesso, tra vittima ed autore del fatto.
La mediazione penale rappresenta una tecnica operativa del modello della Giustizia riparativa. Quest’ultima è un modello di analisi e intervento sul reato, inteso come formalizzazione giuridica di uno specifico micro conflitto sociale, caratterizzato dal ricorso a strumenti che promuovono la riconciliazione tra i soggetti confliggenti (imputato e parte offesa), la riparazione simbolica e/o materiale delle conseguenze negative del conflitto, nonché il rafforzamento del senso di sicurezza collettiva.

Art. 44 | Formazione in possesso di chi esercita la professione di mediatore penale e penale minorile

1.Formazione professionale. Il mediatore penale e penale minorile è obbligato ad acquisire conoscenza e formazione nel processo di mediazione, ivi inclusa la comprensione dell’etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate. Ogni socio è obbligato a rendere note l’estensione e la natura della propria formazione specifica e della sua esperienza al Consiglio Direttivo.
2.Formazione permanente. E’ necessario ai fini della conservazione del titolo di Mediatore penale e penale minorile e della relativa iscrizione all’Associazione che questi ultimi continuino la loro formazione professionale durante tutto il periodo del loro servizio attivo in misura non inferiore a 10 ore l’anno. Un mediatore dovrebbe essere personalmente responsabile per la continuità della sua crescita professionale, ivi inclusa la partecipazione alla formazione permanente come richiesto dalle regole nazionali e internazionali emesse circa la sua professionalità. Il mediatore penale e penale minorile dovrebbe rimanere informato approfonditamente e costantemente sulle leggi, regole deontologiche, ricerche scientifiche, e disposizioni nazionali e internazionali rilevanti per la pratica della mediazione penale e penale minorile nonché impegnarsi regolarmente in attività di formazione continua e accompagnamento professionale per promuovere la propria crescita professionale.
3.Accompagnamento professionale. Un mediatore penale e penale minorile esperto dovrebbe cooperare alla formazione di nuovi mediatori penali, incluso il servizio di accompagnamento professionale.

Art. 45 | Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica

1. titoli di studio nel campo delle Scienze Umane e del Diritto.
2. pratica o esperienza attestata nel quadro di centri, associazioni o servizi aventi come obiettivo l’assistenza alla famiglia in crisi.

Art. 46 | Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto

1.Corsi riconosciuti da Associazioni, Società ed Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati al riconoscimento della figura professionale del Mediatore penale e penale minorile della durata minima complessiva di 240 ore.
2.La formazione acquisita deve aver consentito l’acquisizione sia di capacità teoriche sia pratiche.
3.I seguenti contenuti delle conoscenze e delle capacità operative sono indispensabili per strutturare la professione del Mediatore penale e
penale minorile.
E’ obbligatoria altresì la conoscenza delle discipline seguenti:
– Giustizia Riparativa, Restorative Justice.
– Profilo psicologico del reo e della vittima
– Elementi di vittimologia
– Elementi di Diritto penale minorile
– Elementi di Diritto processuale penale minorile
– Elementi di devianza minorile
– La gestione dei conflitti: tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti

Art. 47 | Standard di condotta professionale

Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di mediazione penale e a guidare la condotta del mediatore penale e penale minorile. Come le altre forme di risoluzione delle dispute, la mediazione penale deve essere realizzata sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come mediatori penali rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell’A.I.R.A.C.
Processo di mediazione penale e penale minorile
•Orientamento iniziale: all’inizio del processo di mediazione penale e penale minorile, il mediatore deve informare tutte le parti che la natura del processo di mediazione rispetta la volontarietà delle parti nel raggiungere accordi, che il mediatore è facilitatore imparziale delle trattative di negoziazione, e che il mediatore non può imporre o forzare le parti al raggiungimento di accordi.
•Applicabilità della mediazione penale e penale minorile: il mediatore deve assistere le parti nella valutazione dei benefici, rischi e costi della mediazione e di metodi alternativi a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi. Il mediatore penale e penale minorile non deve prolungare la mediazione inappropriatamente o senza necessità, se diviene manifesto che il caso sia inadatto alla mediazione penale, o se una o più parti risulti rifiutare o essere incapace di partecipare al processo di mediazione in modo significativo.
•Un mediatore deve declinare l’incarico, ritirarsi o richiedere assistenza tecnica specializzata quando ritiene che un caso ecceda la sua competenza professionale.
•Ogni seduta di mediazione penale e penale minorile dev’essere confidenziale e informale. Nessuna relazione peritale o sanzione penalizzante le parti può essere formulata o imposta dal mediatore penale e penale minorile o dalla struttura, pubblica o privata, presso cui opera.
Confidenzialità
•Regola generale. Il mediatore penale e penale minorile deve preservare e mantenere quanto ai contenuti delle negoziazioni in atto il segreto professionale durante tutto il processo di mediazione nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
•Qualsiasi informazione ottenuta dai mediatori penali attraverso pratiche, rapporti, conclusioni dei casi, appunti, o altre comunicazioni o materiali, orali o scritti, deve essere considerata riservata e confidenziale e non deve essere resa nota senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte nel processo di mediazione. Qualsiasi ricerca o accertamento diretti alla valutazione delle attività o alla performance dei mediatori penali devono proteggere la riservatezza di tali informazioni. Le parti hanno il diritto durante e dopo tali procedure di rifiutare la pubblicizzazione e di proibire altrui dal pubblicizzare le comunicazioni fatte durante queste procedure, sia che la controversia si sia conclusa con un successo oppure no.
•Incontri individuali. Il mediatore penale e penale minorile deve mantenere la sua confidenzialità verso terzi, rispetto a qualsiasi informazione ottenuta in incontri individuali con le parti, a meno che la parte stessa non ne permetta la divulgazione.
•Privacy. Il mediatore penale e penale minorile deve mantenere le informazioni confidenziali nel proprio archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche, formazione professionale, o elenchi statistici.
Integrità e imparzialità
•Il mediatore penale e penale minorile non deve accettare nessun impegno, portare a termine alcun servizio, o intraprendere nessun’azione
che potrebbe compromettere la sua integrità professionale.
•Il mediatore penale e penale minorile deve mantenere l’imparzialità mentre stimola la discussione di questioni che le parti devono considerare per la concretezza, la correttezza legale, l’equità e l’attuabilità delle opzioni proposte per l’accordo.
•Il mediatore penale e penale minorile deve ritirarsi dalla mediazione se crede di non poter più garantire la propria imparzialità.
•Il mediatore penale e penale minorile non deve accettare o fare regali, richieste, favori, prestiti, o altri beni di valore né dalle parti, né dagli avvocati delle parti, o da nessun’altra persona coinvolta direttamente o indirettamente, in passato o al presente, nel processo di mediazione.
Autodeterminazione delle parti
•Il mediatore penale e penale minorile deve assistere le parti nel raggiungere un accordo consapevole e volontario. Le decisioni devono essere prese volontariamente dalle parti stesse.
•Il mediatore penale e penale minorile non costringerà in modo parziale una parte verso la conclusione di un accordo e non prenderà decisioni sostanziali per nessuna delle parti nel processo di mediazione.
•Il mediatore penale e penale minorile deve astenersi dall’interpretare intenzionalmente o consapevolmente a favore di una delle due parti il materiale, i fatti o le circostanze nel corso della conduzione della mediazione.
•Quanto alle questioni di distribuzione del potere decisionale tra le parti, il mediatore penale e penale minorile deve promuovere un processo equilibrato e deve incoraggiare le parti stesse a condurre le delibere in modo aconflittuale.
•Il mediatore penale e penale minorile deve promuovere considerazioni sugli interessi di tutti coloro che restano coinvolti negli accordi attuali o potenziali e che non sono rappresentati al tavolo delle trattative (minori, genitori delle parti, datori di lavoro, ecc.).
•Il mediatore penale e penale minorile deve promuovere un clima di rispetto reciproco tra le parti durante tutto il processo di mediazione.
•Il mediatore penale e penale minorile ha il dovere di avvertire le parti dell’importanza della comprensione delle conseguenze legali di un accordo proposto e deve suggerire loro l’opportunità di approfondire questo avvertimento con il loro avvocato o consulente legale.
Competenza professionale e responsabilità legali
Un mediatore deve mantenere competenza professionale all’interno dei requisiti dettati dalla professione di mediatore penale e penale minorile.
•Regola generale. Ogni mediatore penale e penale minorile deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza familiare, né di consulenza tecnica di parte o d’ufficio nell’ambito dei casi a lui sottoposti come mediatore penale e penale minorile in passato, o al presente.
•Standard professionali concorrenti. Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti -a meno che imposto per legge- deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi mediatore penale e penale minorile in virtù della sua professionalità.
•Responsabilità di fronte al tribunale competente. Ogni mediatore deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato, e le disposizioni legali vigenti in materia di mediazione penale. Ogni mediatore penale e penale minorile deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.

Art. 48 | Relazioni con altri professionisti

1.Responsabilità e relazioni del mediatore con altri mediatori. Ogni mediatore dovrebbe astenersi dal mediare controversie che al momento sono ancora affidate a un altro mediatore, o centro di mediazione, senza prima preoccuparsi di consultare la persona o le persone che conducono questa mediazione.
2.Cooperazione con altri professionisti. Ogni mediatore dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo di mediazione e altre discipline professionali incluse quelle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze sociali e della Salute mentale e dovrebbe promuovere la cooperazione tra mediatori, servizi sociali e altri professionisti.

Art. 49 | Tariffe

Il mediatore occupa una posizione di fiducia rispetto alle parti e ai tribunali. Nell’addebitare servizi e spese, il mediatore deve sforzarsi di mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso. Il mediatore deve rendere noto per iscritto alle parti durante la
seduta di orientamento iniziale le tariffe orarie e i relativi costi delle sedute, includendo la scadenza e la maniera del pagamento. La spiegazione dei costi può includere:
• le tariffe orarie delle sedute di mediazione;
• la preparazione per le sedute;
• il tempo di lavoro al di fuori delle sedute;
• la cancellazione di sedute di mediazione e le circostanze per le quali queste tariffe vengono normalmente addebitate;
• la preparazione dell’accordo scritto di mediazione;
• tutte le altre eventuali voci addebitabili dal mediatore.
La divisione pro capite tra le parti delle tariffe e dei costi di mediazione saranno precedentemente determinati dai centri di mediazione presso servizi sociali e/o concordati con le parti presso centri di mediazione e/o professionisti privati.
1. Invii. Nessuna commissione, sconto, o simili rimunerazioni possono essere dati o ricevuti dal mediatore per l’invio di clienti ad avvocati, psicoterapeuti o ad altri servizi specialistici.
2. Addebiti aggiuntivi. Il mediatore non può addebitare dei costi o legare il proprio onorario in nessun modo al risultato del processo di mediazione.
3. Quando un mediatore è contattato direttamente dalle parti per dei servizi di mediazione, il mediatore ha la responsabilità professionale di rispondere alle domande riguardanti i costi e di fornire una copia delle basi per l’addebitamento di tariffe e costi.

Art. 50 | Devoluzione del patrimonio

L’Associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale a ai fini di pubblica utilità.

Art. 51 | Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea esclusivamente dal Comitato Direttivo.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto.

Art. 52 | Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazione non lucrative e alle disposizioni contenute nel Codice Civile.