Efficacia dell’accordo raggiunto in mediazione

gli effetti dell'accordo raggiunto in sede di mediazione

Il verbale di conciliazione è uno strumento utilissimo che attribuisce al potere negoziale delle parti, in presenza di un soggetto terzo come il mediatore, di formare una intesa in grado di ottenere efficacia esecutiva.

Nel caso in cui, dopo il tentativo di mediazione, le parti raggiungono un accordo amichevole, il mediatore redige un verbale, a cui allega l’accordo. Tale accordo deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore e questo, poi, certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

L’ accordo così sottoscritto, o meglio il verbale, vale come titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Per poter spiegare tale efficacia esecutiva, l’accordo dev’essere soggetto ad omologazione da parte del Presidente del tribunale del circondario ove ha sede l’organismo che ha proceduto alla mediazione.

Prima di procedere all’esecuzione forzata sarà sufficiente notificare il verbale di conciliazione unitamente all’atto di precetto, per poi procedere all’esecuzione forzata trascorso il termine previsto dall’art. 482 c.p.c.

Dal 2013, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 69/2013, per far ottenere efficacia esecutiva al verbale di accordo senza bisogno di omologazione, è possibile anche la sola conformità da parte degli avvocati che abbiano assistito le parti nel procedimento di mediazione. In tal caso, la valutazione sulla regolarità formale del verbale è rimessa al giudizio degli stessi avvocati delle parti.

Qualora, con l’accordo in mediazione, le parti concludono uno dei contratti o compiano uno degli atti che sono soggetti al regime della trascrizione nei pubblici registri immobiliari, per procedere alla trascrizione è necessario che la firma del verbale sia autenticata da un pubblico ufficiale (per esempio, un notaio).

In questo modo, l’accordo tra le parti risulta essere sottoposto a due distinti vagli di legalità: sia da parte degli avvocati in sede di sottoscrizione oppure da parte del giudice in sede di omologazione del verbale di accordo; sia da parte del notaio, al fine di consentire l’accesso nei registri immobiliari ai verbali di conciliazione contenenti accordi destinati alla pubblicità immobiliare.

Il titolo esecutivo derivante dal verbale di conciliazione può essere impugnato solamente qualora si ravvisino i profili patologici tipici di un contratto relativamente alla nullità ed all’annullabilità.