Decadenza dell’arbitro nel sistema giuridico italiano

La disciplina della decadenza dell'arbitro nell'ordinamento giuridico italiano

La decadenza dell’arbitro nominato ricorre quando, ai sensi dell’art. 813 bis , c.p.c., quest’ultimo ometta o ritardi di compiere un atto relativo alle sue funzioni.

Si parla, al riguardo, di sostituzione punitiva resa legittima dall’omissione o dal ritardo di cui si renda responsabile l’arbitro nel compimento di un atto relativo alle proprie funzioni; si è qui chiaramente in presenza di un inadempimento dell’arbitro ai doveri derivanti dalla sua funzione e verso i quali si è obbligato a seguito dell’accettazione che ha creato un vincolo contrattuale.

Per la declaratoria di decadenza, la via privilegiata è la volontà delle parti, dovendosi procedere alla sua sostituzione in comune accordo, per cui “se le parti non hanno diversamente convenuto, l’arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d’accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d’arbitrato”.

Nel caso, invece, in cui venga a mancare la soluzione volontaria ovvero l’attuazione secondo le determinazioni negoziali delle parti, allora si deve ricorrere all’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria, trascorsi quindici giorni dalla diffida all’arbitro a compiere l’atto richiesto.

In questo caso, è competente il Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se, tuttavia, le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al Presidente del Tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato ex art. 810 c.p.c.

Quest’ultimo, anorma dell’art. 813, c.p.c., “sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l’omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell’arbitro e provvede alla sua sostituzione”. La norma peraltro non dispone che l’inadempimento o il ritardo dipendano da negligenza dell’arbitro, essendo sufficiente il loro legame con la decadenza dell’arbitro.

Le questioni che attengono alla legittimità della sostituzione potranno formare oggetto di impugnazione del lodo ex art.829, comma 1, n. 2), c.p.c., per le parti e, per l’arbitro sostituito, motivo di verifica in apposita sede ordinaria o nel procedimento di responsabilità a suo carico.