La correzione del lodo arbitrale post riforma 2006

L'istituto della correzione del lodo arbitrale

La correzione del lodo è prevista dall’art. 826 c.p.c.  L’articolo prevede che l’errore correggibile è quello costituito da omissioni o errori materiali o di calcolo.

Il procedimento di correzione è affidato, per il periodo temporale circoscritto di un anno dalla comunicazione del lodo, se questo non è stato depositato, agli arbitri; se invece è stato depositato, il procedimento di correzione è affidato al Tribunale del luogo in cui è avvenuto il deposito.

La correzione è chiesta agli arbitri sicchè questi devono sentire le parti e provvedere entro 60 giorni dall’istanza. La correzione è successivamente comunicata alle parti.

L’art. 826, primo comma, c.p.c. dispone che con il procedimento di correzione è anche possibile
integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell’art. 823 n 1, 2,3 e 4 c.p.c. ossia i casi in cui nel
documento-lodo, siano assenti o inesatte: il nome degli arbitri; l’indicazione della sede dell’arbitrato; l’indicazione delle parti; l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti.

Va evidenziato che il procedimento di correzione del lodo non sospende il termine per l’impugnazione: è da precisare, tuttavia, che il lodo, relativamente alle sole parti oggetto di correzione, può essere impugnato a decorrere dalla comunicazione della pronuncia di correzione. Infine, se il provvedimento non è stato comunicato l’impugnazione sarà possibile applicando il termine lungo.

Deve, inoltre, rilevarsi che i limiti del rimedio in parola dovrebbero essere gli stessi, ex artt. 287 (casi di correzione) e 288 c.p.c. (procedimento di correzione), che riguardano l’analogo rimedio configurato dal Legislatore nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali. In particolare, l’omissione dovrà riguardare il difetto di indicazione di un elemento formale richiesto dalla legge, ma non certo il difetto di omissione di pronuncia.
Devono, però, escludersi dal campo di applicazione dell’art. 826 c.p.c. tutti quei casi in cui il lodo sia affetto da vizio relativo ad incertezza assoluta in ordine all’identificazione degli arbitri o delle parti.