Sospensione facoltativa ed obbligatoria del procedimento arbitrale

La disciplina della sospensione del procedimento arbitrale

La sospensione del procedimento arbitrale è stata oggetto di innovazione legislativa in conseguenza della riforma del 2006.

L’art. 819 bis c.p.c. prevede sia la sospensione facoltativa sia qella obbligatoria.

Una prima ipotesi di sospensione facoltativa ricorre quando la parte viene meno per morte o altra causa oppure perde la capacità legale. In questo caso gli arbitri devono assumere le misure idonee a garantire l’applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio, potendo, in caso, anche sospendere il procedimento.

Altro caso di sospensione facoltativa viene in essere quando nel procedimento arbitrale è invocata l’autorità di una sentenza e questa sia stata impugnata. In tal caso trova applicazione l’art. 337, comma 2 c.p.c. e quindi si può disporre la sospensione.

Adi fuori delle citate opzioni di sospensione facoltativa, l’art. 819bis c.p.c. prevede cause di sospensione obbligatoria del procedimento arbitrale. Ricorrerà quando:

  • il processo dovrebbe essere sospeso a norma dell’art. 75, comma 3, c.p.p., se la
    controversia fosse pendente davanti all’autorità giudiziaria;
  • sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione
    d’arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;
  • viene rimessa alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi
    dell’art. 23 della legge n. 87, dell’11 marzo 1953.

Gli arbitri devono sospendere il processo arbitrale con ordinanza motivata e non revocabile.

Dopo essere stata disposta la sospensione, l’art. 819bis c.p.c. prevede che la ripresa del processo arbitrale avviene mediante la presentazione, a cura di chi ne abbia interesse, di un’istanza di prosecuzione, alla quale seguirà una fissazione di udienza da parte dell’arbitro.

L’istanza citata deve essere depositata nel termine fissato dagli arbitri che decorre dal venir meno dalla causa per cui si è resa necessaria la sospensione del processo, e, se l’arbitro non ha fissato alcun termine, questo è di un anno.

Il mancato deposito dell’istanza determina l’estinzione del processo arbitrale. Qualora, invece, l’istanza di prosecuzione sia depositata tardivamente, l’estinzione non può essere rilavata d’ufficio ma deve essere espressamente eccepita dalla controparte nella prima difesa utile.