L’arbitrato libero in materia di contratti pubblici: il procedimento

Il procedimento di arbitrato libero nei contratti pubblici

L’arbitrato libero in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è regolato dall’art. 241, Cod. Contratti che detta la disciplina operativa di tale tipologia di risoluzione alternativa dei conflitti.

Nell’arbitrato libero,  il collegio arbitrale è composto di tre membri, differentemente da quanto previsto dalla materia civile secondo cui il colleggio può essere formato anche da un solo arbitro ma cmq sempre in munero dispari.

Ciascuna delle parti nomina l’arbitro di propria competenza nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda. Una volta scelti gli arbitri di parte, le parti – o, su loro mandato, gli arbitri di parte – debbono nominare il Presidente del collegio arbitrale che deve essere scelto tra soggetti dotati di particolare esperienza nella materia nonché essere dotato di requisiti di indipendenza e scelto tra coloro che non hanno esercitato negli ultimi tre anni le funzioni di arbitro di parte o di difensore in un giudizio arbitrale.

Nell’arbitrato libero in materia di contratti pubblici vi è il divieto di nominare come arbitro chi abbia compilato il progetto o dato il parere su di esso ovvero abbia diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture a cui si riferiscono le controversie, o chi abbia in qualsiasi modo espresso un parere sulla controversia, anche ai sensi dell’art. 240.

Per quanto riguarda la sede dell’arbitrato libero, il Cod. Contratti non prevede disposizioni ad hoc al riguardo. Si deve, quindi, fare riferimento a quanto disposto dal codice di procedura civile che prevede ampia libertà per le parti, le quali possono individuare la sede nel territorio della Repubblica e che, in mancanza di tale individuzione prevede che siano gli arbitri ad individuarla in occasione della prima riunione. Se poi ancora tale sede non fosse individuata neppure dagli arbitri essa deve essere fissata nel luogo dove è stata stipulata la convenzione di arbitrato e, se questo è all’estero, la sede è a Roma.

Per ciò che concerne la fase istruttoria nell’arbitrato libero e sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

La disciplina del lodo emesso in materia di contratti pubblici differisce leggermente da quella dettata per il lodo ardinario. Infatti, se nel secondo caso il lodo diviene efficace sin dal momento dell’ultima sottoscrizione, in materia di contratti pubblici l’efficacia è determinata dal deposito presso al camera arbitrale che avviene ad opera del Collegio.

il lodo è impugnabile oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L’impugnazione deve essere proposta entro 90 giorni dalla notificazione del lodo a cui si affianca un termine lungo di 180 giorni dalla data di deposito del lodo presso la Camera arbitrale.