I mezzi d’impugnazione del lodo arbitrale : la revocazione

la disciplina della revocazione del lodo arbitrale

La revocazione del lodo arbitrale, art. 831 c.p.c., è un mezzo di impugnazione che mira ad ottenere una nuova valutazione della controversia da parte dello stesso giudice-arbitro che ha pronunciato il lodo impugnato quando si sia in presenza di circostanze non valutate o  erroneamente  valutate al momento  della decisione.

Anteriromente alla riforma del 2006, che ha ridisegnato la disciplina dell’arbitrato, il legislatore aveva ben delimitato l’applicabilità di questo mezzo d’impugnazione alle sole ipotesi in cui non fosse stato possibile ricorrere all’impugnazione per nullità.

Oggi, a norma dell’art. 831, c. 4, c.p.c. che espressamente attribuisce alla Corte d’appello la facoltà di riunire le tre tipologie di impugnazione (per nullità, per opposizione di terzo e per revocazione) in un unico processo se lo stato della causa preventivamente proposta consente l’esauriente trattazione delle cause,  la revocazione ha una applicabilità non residuale che le permette di coesistere con le altre tipologie di impugnaizone.

Il lodo è impugnabile a prescindere dal fatto che sia stato o meno depositato e potranno essere impugnati tanto i lodi non definitivi quanto quelli non definitivi che decidono parzialmente il merito della questione.

Differentemente dalla disciplina dettata per la revocazione delle sentenze che, come noto, può essere ordinaria oppure straordinaria, quella arbitrale ha una portata più limitata atteso che l’art. 831 fa riferimento alla sola revocazione straordinaria e quindi nei soli casi indicati dai n. 1,2,3 e 6 dell’art. 395 c.p.c..

Il termine per la revocazione è sospeso sino alla comunicazione della sentenza sull’impugnazione per nullità; qualora invece i motivi di revocazione siano sorti nelle more del procedimento di impugnazione ex art 828 c.p.c., il termine per proporla è sospeso fino alla comunicazione del Giudice di appello che ha deciso sulle questioni di nullità, fermo sempre l’art. 326 c.p.c..

Per procedere all’individuazione del giudice competente a decidere sulla revocazione ci si deve rifare alle regole previste per le impugnazioni per nullità: sarà, dunque, competente a decidere la Corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato