La mediazione obbligatoria

La mediazione obbligatoria, pensata in via sperimentale per ragioni di economia processuale, con la legge 21 giugno 2017, n. 96 rappresenta ormai una condizione di procebilità in vari settori del nostro ordinamento.

Si tratta di un percorso di negoziazione tra le parti in causa che vengono assistite da un terzo che ha il dovere di essere assolutamente imparziale nel suo tentativo di trovare una soluzione. Diversamente da ciò che accade nell’arbitrato, il mediatore non ha alcun potere decisionale e non emette una sentenza o un giudizio e in caso di fallimento nel trovare un accordo, le parti potranno procedere con la normale azione civile.

Per quanto riguarda la competenza territoriale, le parti possono servirsi di organismi di mediazione presenti esclusivamente nel luogo del giudice competente per un’eventuale causa futura.

Il mediatore è competente per le seguenti controversie:

  • questioni condominiali;
  • diritti reali;
  • divisioni e successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazioni, comodato e affitto di aziende;
  • risarcimento di danni causati da responsabilità medica e sanitaria oppure da diffamazione a mezzo stampa;
  • controversie riguardanti contratti assicurativi, bancari e finanziari

Durante il procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la presenza degli avvocati difensori di ciascuna parte.  In caso di accordo raggiunto, si parla di mediazione facilitativa  e viene redatto un verbale a cui viene allegato il testo dell’accordo. L’intera procedura di mediazione obbligatoria non deve superare i tre mesi e può prevedere incontri del mediatore con entrambi i soggetti coinvolti o in separata sede.

Se le parti non riescono ad addivenire ad un accordo, il mediatore formula una proposta per la soluzione della controversia, che potrà essere accettata o rifiutata. In quest’ultimo caso, però, saranno possibili conseguenze dal punto di vista delle spese sostenute qualora il giudizio formulato al termine di una causa civile equivalga a quello proposto in precedenza dal mediatore.

Per quanto riguardi i costi, tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione obbligatoria sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente (art. 17, commi 2 e 3, del D.lgs. 28/2010).

Altro vantaggio è, in caso di accordo tra le parti, la possibilità di recuperare un credito d’imposta. Infatti, l’art. 20 D. Lgs. n.  28 del 4 Marzo 2010 stabilisce che alle parti che provvedono al versamento delle indennità previste venga riconosciuto un credito di imposta che sarà commisurato all’indennità pagata per un importo fino a 500 euro in caso di successo della mediazione obbligatoria. Tale credito sarà ridotto della metà (quindi fino a un massimo di 250 euro) in caso di insuccesso.

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