L’arbitrato irrituale quale mezzo di risoluzione alternativo delle controversie all’interno dell’ordinamento giuridico

la disciplina dell'arbitrato irrituale

L’arbitrato irrituale (o libero) rappresenta un mezzo di risoluzione delle controversie di natura contrattuale che si conclude con la pronuncia di un lodo che produce soltanto effetti negoziali.

A tal prpoposito si è espressa anche la Suprema Corte secondo cui ” Posto che sia l’arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l’uno e l’altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell’arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà”. 

Per poter definire un arbitrato come irrituale sarà necessario interpretare letteralmente il contenuto della clausola compromissoria o del compromesso per stabilire se vi siano vocaboli specifici tramite i quali viene demandato agli arbitri il potere di decidere la lite a seguito di un’attività processuale che si concretizza nel compimento di un’attività di igudizio e che dia esito ad una pronuncia che dia torto o ragione alle parti. Comunque in tutti i casi in cui non vi è una chiara volontà di instaurare l’arbitrato irrituale nel compromesso, al giudizio si applicheranno le disposizioni relative all’arbitrato rituale. Pertanto, qualora le parti abbiano optato, mediante disposizione espressa per iscritto, per un arbitrato in forma irrituale, le norme del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale non troveranno utilizzo.

Sul piano operativo, le norme di procedura dell’arbitrato irrituale sono dettate dalla clausola compromissoria o dal compromesso; é d’altra parte prassi diffusa (quasi unanime) che l’estensore della clausola arbitrale di un contratto si limiti a prevedere le norme per la designazione di ciascun Arbitro e la procedura da seguire laddove una delle Parti non vi provveda o non vi sia accordo sulla designazione del Terzo.

In questo caso, sarà il Terzo Arbitro (Presidente del Collegio Arbitrale) a stabilire, in accordo con le Parti, la procedura per lo svolgimento dell’arbitrato, stabilendo il calendario degli incontri e prescrivendo, ad esempio, che le memorie possano essere comunicate e scambiate per posta elettronica o per fax.

E’ utile ricordare che gli Arbitri sono destinatari dell’obbligo di agire secondo correttezza e buona fede (diligenza) anche nei confronti della Parte dalla quale non sono stati nominati, essendo parti di un mandato collettivo, del cui inadempimento rispondono in via tra loro solidale.