Gli obblighi del mediatore

gli obblighi del mediatore

Il mediatore è una figura super partes è perciò non potrà assumere diritti o obblighi connessi, sia direttamente che indirettamente, con gli affari trattati ferma restando la possibilità del contrario solo ove siano inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio. E’ però fatto assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Anteriormente all’accettazione dell’incarico e per ogni affare per il quale e’ designato, il mediatore, dovrà sottoscrivere una dichiarazione di imparzialita’ secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche’ gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento ed informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialita’ nello svolgimento della mediazione.

Nel corso della procedura, deve operare in maniera imparziale e, nei limiti del possibile, apparire imparziale. In ogni momento, deve informare, senza indugio, l’organismo di conciliazione di qualunque profilo di criticità che potrebbe comprometterne l’equidistanza. Ed ancora, deve rifiutare la designazione in presenza delle cause di incompatibilità stabilite dal regolamento dell’organismo di conciliazione a cui ha aderito ovvero qualora richiesto dalle disposizioni a tutela dell’onorabilità della professione forense.

Il mediatore, nell’esercizio della professione, dovrà formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative e corrisponderee immediatamente per ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.

Su istanze di parte, sarà il responsabile dell’organismo a provvedere all’eventuale sostituzione del mediatore.

Si riporta l’art. 14, dlgs. 18/2010 integralmente

  • ARTICOLO N.14

    Obblighi del mediatore

    1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e’ fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; e’ fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

    2. Al mediatore e’ fatto, altresi’, obbligo di:

    a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e’ designato, una dichiarazione di imparzialita’ secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche’ gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

    b) informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialita’ nello svolgimento della mediazione;

    c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;

    d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.

    3. Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la mediazione e’ svolta dal responsabile dell’organismo.