La mediazione transfrontaliera

brevi cenni sulla mediazione transfrontaliera

La mediazione transfrontaliera è disciplinta dalla Direttiva europea 2008/52/CE, emanata al fine di agevolare, in ambito civile e commerciale, la risoluzione delle liti in maniera alternativa alle ordinarie controversie giudiziarie transfrontaliere, garantendo, in tal modo, un accesso più rapido e meno costoso alla giustizia.

Restano escluse dall’ambito di applicazione della suddetta Direttiva le questioni fiscali, doganali o amministrative, e i procedimenti per responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri. La direttiva non sarà applicata neppure alle trattative precontrattuali o ai procedimenti di natura arbitrale.

Per poter favorire il ricorso all’adozione della mediazione transfrontaliera, la Commissione Europea ha istituito una normativa minima comune relativamente a un certo numero di elementi chiave nella procedura civile ed ha fornito alle Autorità giudiziarie degli Stati membri strumenti idonei per promuovere l’utilizzo della mediazione come la non obbligatorietà della procedura od, in caso di sua violazione, l’assoggettabilità a sanzioni specifiche.

Sul piano operativo, la mediazione transfrontaliera, volontaria oppure imposta da un organo giurisdizionale, è possibile quando una parte della controversia è domiciliata o risiede in uno Stato membro (ad esclusione della Danimarca) diverso da quello dell’altra parte. La scelta della procedura conciliativa non impedisce comunque il successivo ricorso alle ordinarie vie giudiziarie.

Lo svolgimento della mediazione transfrontaliera seguirà le regole previste dall’ordinamento interno per le mediazioni nazionali dello Stato in cui è stata posta in essere la procedura, sicchè, nei limiti fissati dalla legge, i soggetti possono gestire il procedimento e organizzarlo come desiderano.

Al fine di una maggiore efficacia al procedimento conciliativo, le parti possono ottenere che il contenuto dell’accordo scritto risultante da una mediaizone transfrontaliera sia reso esecutivo, previa richiesta fatta congiuntamente dalle parti o da una di esse con il consenso espresso delle altre e sempre che l’accordo non sia contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta.

Il contenuto dell’accordo potrà essere reso esecutivo: in una sentenza; in una decisione ovvero in un atto autenticato da un organo giurisdizionale o da un’altra autorità competente in conformità del diritto dello Stato membro in cui è presentata la richiesta.