In tema di arbitrato amministrato in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gli artt. 242 e 243 del d.lgs. 163/2006 dettano la procedura da seguire.
Notoriamente, quando si parla di arbitrato amministrato si intende un arbitrato in cui il procedimento è condotto secondo le regole di un determinato organismo permanente a cui le parti affidano la gestione e l’organizzazione dell’intero arbitrato.
Il legislatore ha provveduto a creare, una forma di arbitrato amministrato che tuttavia si discosta in parte da quella classica disciplinata nel codice di procedura civile. Infatti, in questo caso, l’arbitrato amministrato può essere esperito nella sola ipotesi prevista dall’art. 241,co. 15 e cioè quando le parti non riescono ad accordarsi per la nomina del terzo arbitro.
Si tratta pertanto di un’ipotesi di arbitrato amministrato particolarmente ristretta, rispetto alla quale, inoltre, non vi è possibilità di scelta per le parti in relazione all’istituzione a cui afidare la gestione dell’arbitrato.
Con riferimento alla procedura, la parte provvede ad inoltrare una istanza alla Camera arbitrale, che provvederà alla nomina del terzo arbitro sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell’albo predisposto dalla Camera stessa. Una volta che si è domandata la nomina del Presidente alla camera arbitrale si dovranno seguire le disposizioni, in parte derogatorie a quelle previste per l’arbitrato libero, contenute negli art. 243 e 242.
Ai fini della nomina del terzo arbitro vanno trasmesse alla camera arbitrale una serie di atti, ossia la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza e le eventuali controdeduzioni. La sede dell’arbitrato viene in ogni caso decisa dalle parti e può essere individuata anche presso uno dei luoghi in cui sono
situate le sezioni regionali dell’Osservatorio sugli appalti pubblici.
Per quanto riguarda, in ultimo, le ipotesi di ricusazione nell’arbitrato amministrato, oltre le cause previste dall’art. 241, c. 6, secondo cui oltre a quelle disciplinate dall’art. 815 c.p.c. “non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull’oggetto delle controversie stesse, anche ai sensi dell’articolo 240“, a norma dell’art. 242, c. 9, “ l’appartenenza all’albo degli arbitri e all’elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all’albo gli arbitri non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l’incarico di arbitro di parte”.