Al fine di intraprendere una mediazione è necessario individudare i costi a cui bisogna far fronte. In tal senso, i costi della mediazione obbligatoria non sono sottoposti alla discrezionalità dell’ente mediatore ma sono regolati nel dettaglio ai sensi del D.lgs. n. 180/2010 e successive modifiche.
In primis, è necessario ricordare che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Le spese di avvio del procedimento sono dovute, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte convenuta, al momento dell’adesione. L’istante dovrà immediatamente versare, come spesa di gestione della procedura, € 40,00 (+ IVA) per le liti di valore fino a € 250.000,00 ed € 80 (+ IVA) per quelle di valore superiore ed eventuali spese vive da calcolarsi in base al numero di parti da convocare.
Dal 2013 i costi di mediazione sono dovuti solo qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, sottoscrivendo un apposito verbale di proseguimento della procedura e impegnandosi a versare le indennità dovute, dando quindi corso effettivo alla mediazione immediatamente o in altro incontro successivo. Nel caso contrario, il tentativo di mediazione sarà completamente gratuito.
Per quanto riguarda le indennità dovute all’Organismo di mediazione bisognerà far ancora riferimento al Dlgs 180/2010, che, all’articolo 16, prevede i criteri di determinazione dell’indennità e, all’allegata tabella A, l’ammontare degli importi. Le indennità sono determinate per scaglione a seconda del valore della lite, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile, salva la facoltà dell’organismo di mediazione di determinare il valore della lite quando questo risulti indeterminato, indeterminabile o qualora vi sia una notevole differenza tra le parti nella stima dello stesso.
Per ciascun scaglione di riferimento, l’importo massimo delle spese:
- può essere aumentato in misura non superiore a un quinto, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
- deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto, in caso di successo della mediazione;
- deve essere aumentato direttamente di un quinto, in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore.
L’ammontare delle spese dev’essere invece ridotto di un terzo nelle materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità oppure quando l’affare è semplice perché in presenza di parte contumace.
Infine, in caso di successo della mediazione entrambe le parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500 mentre, in caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000. Inoltre, in caso di giudizio successivo, tutte le spese di mediazione sostenute rientrano tra le spese rimborsabili dalla parte soccombente che possono essere richieste al giudice ex art. 91 c.p.c.
Un cenno va fatto anche per quanto riguardi i soggetti che si trovano nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato poichè per loro, quando la mediazione è condizione di procedibilità ovvero è disposta dal giudice, non è previsto il pagamento di alcuna indennità. In tale ipotesi, la parte sarà tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà