La mediazione obbligatoria è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie al quale alcune materie sono assoggettate dal nostro ordinamento e che, se non viene esperita, comporta l’improcedibilità delle relative azioni in giudizio.
L’improcedibilità dovrà essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Se il giudice rileverà che la mediazione sia già iniziata ma non conclusa, fisserà l’udienza successiva dopo la scadenza del termine della mediazione, cioè tre mesi. Ugualmente provvederà se la mediazione non e’ stata esperita, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il giudice potrà disporre l’esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti. In questo caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.
Il provvedimento sarà adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni oppure, nel caso in cui tale udienza non sia prevista, prima della discussione della causa. Il giudice, quindi, fisserà la successiva udienza dopo la scadenza del termine della mediazione obbligatoria e, qualora non sia già stata avviata, assegnerà alle parti un ulteriore termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
In ogni caso ed in ogni grado di giudizio, il potere di disporre la mediazione è limitato alle sole materie elencate come obbligatorie e non pregiudica, comunque, la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale.
Nel caso in cui, invece, un contratto, uno statuto oppure un’atto costitutivo prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte nella prima difesa, assegnerà alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione fissando la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto per la durata della mediazione obbligatoria.
La domanda di mediazione produrrà sulla prescrizione gli stessi effetti di una domanda giudiziale sin dal momento della comunicazione alle altre parti. Tale comunicazione impedirà la decadenza solo per una volta e, se il tentativo non andrà a buon fine, la domanda giudiziale dovrà essere proposta entro il termine di decadenza che coincide con il deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo.