Mediazione e negoziazione assistita nell’ordinamento giuridico italiano

differenze tra la mediaizone civile e la negoziazione assistita

Mediazione e negoziazione assistita rientrano entrambi nell’ambito dei sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution), con finalità deflattiva del sistema giudiziario. Si tratta di due istituti che mirano a risolvere le controversie mediante un accordo di natura privatistica tra le parti in lite.

L’introduzione della negoziazione assistita con d.l. n. 132/2014 non elimina in alcun modo la mediazione obbligatoria, ponendo al più un problema di coordinamento tra i due istituti.

La negoziazione assistita consiste in un accordo, definito convenzione di negoziazione, con il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia. Affinché tale accordo sia considerato valido è però necessario che sia concluso informa scritta, tramite l’assistenza di uno o più avvocati.

Elementi caratterizzanti tale istituto sono:

  • il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura. Tale termine non potrà essere inferiore ad un mese o superiore tre mesi e potrà essere prorogato, laddove sussista un accordo tra le parti, di ulteriori 30 giorni;
  • l’oggetto della controversia, che non potrà comunque riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.

Sul piano operativo, all’avvio della procedura sarà necessario che:

  • la parte intenzionata ad attuare la procedura invii alla controparte, attraverso il proprio legale, un invito a stipulare la predetta convenzione di negoziazione;
  • l’invito contenga l’indicazione dell’oggetto della controversia e l’avvertimento che la mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potranno essere valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 c.1 c.p.c.

Qualora la controparte accetti l’invito prenderà quindi avvio la procedura di negoziazione assistita vera e propria, che potrà concludersi con o senza il raggiungimento di un accordo.

La mediazione invece si attiva con la richiesta di mediazione all’organismo scelto che ha sede nella giurisdizione del tribunale competente per territorio, gl avvocati in questo caso non sono parti attive del procedimento ma assistono le parti, il procedimento è condotto da un terzo neutrale il mediatore, elemento distintivo dalla negoziazione assistita.

Entrami gli accordi hanno per le parti efficacia esecutiva, ovvero hanno gli stessi effetti civili della sentenza. Sono previsti, poi, per la mediazione dei vantaggi fiscali cosa che al momento non è prevista per l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assitita.

Preme segnalare comunque come non sussistano pericoli di sovrapposizione tra i due istituti. La negoziazione assistita, infatti, risulta obbligatoria nei casi in cui si voglia esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e nei casi in cui si intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria.

E’ il caso di sottolineare che, nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria le parti possono comunque scegliere preliminarmente di avvalersi della negoziazione assistita, e, laddove la tentata negoziazione fallisse, le parti saranno comunque costrette a esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione per procedere in sede giudiziaria.

In conclusione, mediazione e negoziazione assistita non sono strumenti alternativi l’uno all’altro, ben potendo convivere all’interno di una medesima controversia; possono essere facoltativamente utilizzati dalle parti per risolvere la controversia insorta; non vi è pericolo di sovrapposizione dei due istituti; nelle materie in cui la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale le parti ben possono esperire preliminarmente un tentativo di negoziazione assistita; il previo esperimento, facoltativo, di una negoziazione assistita non fa venir meno l’obbligatorietà della mediazione, nei casi in cui essa è prevista come tale, non potendosi dirsi avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.