Interpretazione della convenzione di arbitrato

La nuova disciplina dell'intepretazione della convenzione di arbitrato

Il nuovo art. 808 quater c.p.c., introdotto nell’ordinamento dopo la riforma intervenuta nel 2006, offre il criterio di interpretazione della convenzione d’arbitrato con riferimento all’estensione oggettiva dell’arbitrato.

Secondo la dispozione citata, “nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”.

Il nuovo articolo, quindi, offre un criterio d’interpretazione estensivo con riferimento all’oggetto della “convenzione”.

Per capire come il legislatore sia arrivato a tale conclusione bisogna prendere in considerazione le cause di una tale scelta.

Quasi sempre, infatti, i redattori della convenzione di arbitrato, invece di affidarsi a dizioni semplici e precise, quale per esempio quella di intendere sottoposte alla procedura arbitrale tutte le controversie originate dal rapporto oggetto dell’accordo, molto spesso enunciano le varie controversie in modo analitico, usando un criterio all’apparenza preciso, ma che di fatto finisce per fare cadere l’interprete nel pericolo opposto, poiché ingenera il dubbio se le controversie non espressamente enunciate siano state volutamente escluse, o siano rimaste fuori dal testo della convenzione per mera dimenticanza.

Una dizione per esempio di questo tipo: “tutte le controversie relative all’interpretazione, all’esecuzione e all’invalidità del contratto, saranno decise da un collegio arbitrale […]” lascia forti perplessità, perché impone che ci si debba domandare se essa ricomprenda per esempio anche le controversie sulla risoluzione del contratto pur non espressamente menzionate, data l’affinità con quelle indicate nell’accordo, o, se invece il non averle espressamente previste, significa averle escluse.

Dubbi praticamente insolubili, per cui va salutata con favore la nuova disposizione dell’art. 808-quater c.p.c., la quale afferma che nel dubbio, la convenzione di arbitrato va interpretata nel senso che essa “si estende a tutte le controversie” che derivano dal contratto o dal rapporto al quale la convenzione stessa si riferisce.

Sul punto si è espressa tanto la dottrina che la giurisprudenza. Quest’ultima ha sancito che “la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo” (Cass. Civ., Sez. II, 03-02-2012, n. 1674).