Rapporti tra procedimento monitorio ed arbitrato

limiti di proponibilità del procedimento monitorio

Al fine di comprendere il rapporto sussistente tra procedimento monitorio ed arbitrato bisogna innanzitutto soffermarsi sulla disciplina che l’art. 808 c.p.c. detta per la clausola compromissoria.

Quest’ultima consiste in un accordo in virtù del quale le parti intendono affidare ad arbitri la risoluzione di tutte o determinate controversie future che possano tra loro insorgere in merito all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, sottraendole così alla “giustizia ordinaria”.

Ora, può succedere, quando si inserisce in un contratto una clausola compromissoria, che una delle parti voglia riservarsi la possibilità di agire tramite procedimento monitorio, nella speranza di riuscire a ottenere un decreto ingiuntivo che, ove concesso provvisoriamente esecutivo, rappresenterebbe una energica (e anche abbastanza rapida) modalità di tutela delle sue ragioni di credito.

Più in particolare, qualora la lite abbia ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nulla esclude la possibilità per una parte contraente di incrdinare un procedimento monitorio e nulla osta, per l’autorità giudiziaria, alla concessione del relativo provvedimento.

Come noto, la clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario  ad emettere un decreto ingiuntivo, ma mantiene però ferma la competenza del Collegio Arbitrale in merito al giudizio di opposizione.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’improponibilità della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria non è rilevabile d’ufficio, ma soltanto su eccezione di parte tempestivamente proposta.

E’ dunque facoltà dell’intimato eccepire l’improponibilità del decreto per incompetenza dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria di nullità; d’altro canto, vertendo la causa su diritti disponibili, la parte interessata può anche rinunziare a detta eccezione, anche tacitamente ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso.

Pertanto, qualora la causa per la quale sia stata emessa ingiunzione sia devoluta alla competenza arbitrale e tale circostanza sia stata sollevata con eccezione tempestivamente formulata dalla parte, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dovrà dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio e, conseguentemente, revocare il decreto opposto.