Il lodo arbitrale: natura giuridica ed efficacia

la natura giurdica e gli effetti del lodo arbitrale

Il lodo arbitrale definitivo è quel provvedimento decisorio e conclusivo del procedimento arbitrale, idoneo a risolvere la controversia sottoposta agli arbitri.

In questa sede particolare riferimento si farà alla natura giuridica che il lodo arbitrale assume all’interno dell’ordinamento giuridico e agli effetti che lo stesso può esplicare.

Con la riforma del 2006, che ha modificato quasi integralmente il titolo VIII del libro quarto del Codice di Procedura Civile, dedicato all’arbitrato, è stato introdotto l’articolo 824 bis, il quale recita: “Salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”.

Il lodo arbitrale, almeno testualmente, viene equiparato, quanto alla natura giuridica, alla sentenza pronunciata dall’Autorità giudiziaria, salvo il disposto dell’articolo 825 secondo cui, degli effetti tipici della sentenza, il lodo arbitrale condivide soltanto quelli di accertamento, di condanna e  costitutivo, non ricomprendendosi, invece, quello esecutivo.

In quest’ultimo caso, per rendere esecutivo il lodo arbitrale, la parte interessata deve proporre istanza, depositando il lodo in originale o in copia conforme insieme alla convenzione di arbitrato nella cancelleria del Tribunale nel cui circondario si trova la sede dell’arbitrato. Il Tribunale, a seguito di un controllo sulla regolarità formale dello stesso, lo dichiara esecutivo con decreto.

La procedura appena citata è una pura eventualità, che permette di aggiungere qualcosa al lodo arbitrale, il quale, peraltro, ha già un proprio intrinseco valore, potendo, per esempio, essere adempiuto anche spontaneamente, pur in difetto della esecutività tipica della sentenza.

Anche dopo la riforma,  molto si è discusso se, in relazione agli effetti del lodo arbitrale, può essere equiparato alla sentenza o meno.  In tal senso, parte della dottrina ha avanzato una serie di argomentazioni secondo le quali non potrebbe configurarsi una assoluta coincidenza.

A causa, infatti, della fonte privata da cui deriva il lodo arbitrale e dell’estraneità dei terzi allo stesso, si è sostenuto che il lodo arbitrale possa produrre effetti relativamente a fattispecie non contemplate in quell’accordo, né tantomeno effetti riflessi su soggetti diversi dalle parti che hanno sottoscritto la convenzione di arbitrato, come, al contrario, realizza la sentenza.

Anche in giurisprudenza si è assistito in passato a oscillazioni e ripensamenti circa la natura del lodo arbitrale ed ai suoi effetti ed anche dopo la riforma del 2006 l’orientamento pare essere rimasto sostanzialmente inalterato nell’attribuire al fenomeno dell’arbitrato una natura diversa da quella tipica della funzione giurisdizionale.

In cocnlusione, il riformato art. 824bis non ha fugato ogni dubbio sulla natura e l’efficacia del lodo arbitrale ma, al contrario, ha alimentato il dibattito in dottrina, dove permane uno stato di incertezza circa l’inquadramento della figura del lodo arbitrale.