La mediazione penale rappresenta un nuovo modo di approccio al reato che permettere di raggiungere due obbiettivi fondamentali: la responsabilizzazione del reo e la soddisfazione della vittima.
La mediazione penale mantiene, del processo penale, il contraddittorio che, tuttavia, viene sviluppato mediante un dialogo tra le parti del fatto piuttosto che del processo. Sono le parti, dunque, che dopo uno o più incontri coadiuvati dal mediatore, di regola, raggiungono un accordo.
Per comprendere adeguatamente i presupposti della mediazione penale occorre richiamare i documenti internazionali che si sono occupati della materia e che ne hanno definito altresì i limiti ed i presupposti applicativi. Si ricordano, dunque:
- La raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 19 del 1999 e i Principi Base del 2000emanati dall’ONU, dopo l’incontro tenutosi a Vienna;
- le linee guida per l’implementazione della mediazione del 2007;
- la direttiva UE 2012/29/UE sulla tutela della vittima.
Al fine di poter esperire efficacemente la mediazione penale è necessario il consenso delle parti che dovrà risultare spontaneo, consapevole, informato e protetto; reo e vittima devono poter scegliere liberamente di partecipare alla mediazione senza alcun tipo di costrizione e forzatura. Vanno, perciò, condannati qualsiasi tipo di condizionamento o forma anche occulta di induzione a partecipare agli incontri.
Prerequisito indispensabile affinchè le parti aderiscano volontariamente e spontaneamente alla mediazione penale è dato dalle informazioni che il mediatore deve necessariamente fornire circa il significato della mediazione, i diritti delle parti ed i relativi effetti sul processo. Il mancato raggiungimento di una soluzione positiva all’esito della procedura, comunque, non dovrà e potrà essere utilizzato contro il reo né per provare la sua colpevolezza né tantomeno per aggravarne la sanzione comminata giudizialmente.
É importante anche che la vittima sia informata della possibilità di ricorrere alla mediazione penale indiretta. Quest’ultima presuppone che la vittima ed il reo seguano il percorso di mediazione separatamente e singolarmente ciascuno con il mediatore, senza mai incontrarsi. Il contatto, appunto indiretto, può avvenire mediante lettere o mediante telefonate ovvero soltanto mediante l’intermediazione del mediatore.
Per l’avvio e la riuscita di una mediazione penale è necessario, inoltre, che le parti concordino sull’esistenza del
fatto e delle modalità con le quali lo stesso si è realizzato sicchè si possa consentire loro di avere una base comune di partenza sulla quale lavorare insieme. La comune visione sul fatto storico costituente reato è sempre stata interpretata nel senso di escludere la necessità di una vera e propria confessione.
Per quanto riguarda i soggetti della mediazione penale occorre distinguere tra parti necessarie e parti eventuali.
Nella prima categoria rientrano obbligatorimente la vittima, il reo ed il mediatore: senza la partecipazione di uno di questi soggetti non si potrà esperire efficacemente alcuna ipotesi di mediazione penale. Le parti eventuali così possono definirsi perché la loro partecipazione dipende dal tipo di procedura prescelta e deve essere attentamente ponderata in quanto, le persone diverse da quelle strettamente interessate, sono colpite dal reato in modo differente dalla vittima e l’autore del reato e dunque possono influire diversamente sui risultati della procedura.
Ai fini di un esito positivo della mediazione penale, ruolo centrale è assunto dal mediatore il quale aiuta le parti in questo percorso ed è un accompagnatore indispensabile in quanto permette di raggiungere il livello di comunicazione necessario per espletare la mediazione grazie al lavoro che compie su ciascuna di esse.
Il mediatore dovrà essere terzo, neutrale e imparziale e svolgere il proprio mandato in un ambiente funzionale al raggiungimento di una buona riuscita delle pratiche: un ambiente ostile, metterà i partecipanti nella condizione di non trovarsi a proprio agio nel compimento della procedura e si rischierà un esito negativo dell’incontro.
É compito del mediatore istruire e spiegare compiutamente in cosa consiste la pratica per capire quali siano i problemi che affliggono la persona e tentare di estrapolare gli stati d’animo più remoti e nascosti che spesso rappresentano la chiave di volta per la soluzione dell’empasse.
I dati dimostrano che, generalmente, coloro i quali hanno sperimentato la mediazione penale sono, nella maggioranza dei casi, soddisfatti. Vi è, quindi, una generalizzata idea che la mediazione penale sia utile e, questo pensiero, accomuna sia le vittime che gli autori di reato. Addirittura le vittime risultano molto più contente degli autori di reato nel partecipare a questo genere di esperienza.
In conclusione, si può affermare che la mediazione penale ha un’efficacia positiva sia per la vittima che per l’autore del reato ed è in grado comunque di soddisfare il bisogno di giustizia delle parti. Questo è un dato estremamente significativo se si considera che la maggior parte dei cittadini italiani ritiene di non ricevere giustizia a causa di diversi fattori, tra i quali la lunghezza dei processi e l’enorme quantità di reati che non vengono nemmeno a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria