La mediazione tributaria

la disciplina della mediazione tributaria

La mediazione tributaria è stata introdotta nel nostro ordinamento all’art. 17-bis, d. lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 con l’intento di deflazionare il contenzioso tributario.Si tratta di un filtro amministrativo obbligatorio da esperire in via preventiva ogniqualvolta si intenda presentare ricorso avverso atti di natura tributaria.

Rispetto alla mediazione civile, l’istituto della mediazione tributaria differisce in due aspetti principali: la mancanza di terzietà del mediatore (l’Ufficio chiamato a valutare la proposta di mediazione fiscale è infatti lo stesso che assume, nel processo tributario, il ruolo di “parte resistente”) ed il diverso oggetto (la mediazione tributaria riguarda infatti la rideterminazione dell’obbligazione tributaria o meglio, la rideterminazione della base imponibile o della relativa imposta e non la conclusione di un certo affare)

Affinchè si possa procedere alla mediazione tributaria, il contribuente, che vede lesi i propri diritti, deve notificare un atto di reclamo all’ente impositore nel quale può inserire una proposta di mediazione

Originariamente, la previsone di mediazione tributaria è nata con l’intento di costituire un filtro amministrativo obbligatorio per le impugnazioni degli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro. Con l’entrata in vigore del d.l. n. 50/2017, a  decorrere dal primo gennaio 2018, l’istituto della mediazione tributaria è applicabile alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro.

La modifica dell’art. 17-bis operata dall’art. 9, comma 1, lettera l), d. lgs. n. 156 del 2015,  ha sostituito integralmente la precedente previsione normativa interessando essenzialmente l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo.

Quanto all’ambito oggettivo di applicazione è stata prevista la reclamabilità degli atti relativi al classamento e all’attribuzione della rendita catastale, mentre per ciò che concerne l’ambito soggettivo, la mediazione tributaria  è stata estesa a tutti gli enti impositori, compresi gli enti locali.

Gli atti impugnabili e sottoponibili a mediazione tributaria saranno quindi:

  • avviso di accertamento;
  • avviso di liquidazione;
  • provvedimento che irroga le sanzioni;
  •  ruolo e cartella di pagamento;
  • avviso di mora;
  • iscrizioni di ipoteca sugli immobili (art. 77 del D.P.R. n. 602/1973);
  • fermo di beni mobili registrati (art. 86 del D.P.R. n. 602/1973);
  • rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie,
    interessi o altri accessori non dovuti;
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione
    agevolata di rapporti tributari;
  • ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità
    innanzi alle Commissioni tributarie.

Sul piano operativo, il reclamo e la proposta di mediazione tributaria devono essere proposti entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto. La notifica ha non solo effetti processuali, ma anche sostanziali. In primo luogo, comporta la messa in mora, a termini di legge, della controparte, nei casi in cui ciò non sia avvenuto in precedenza. Comporta inoltre l’interruzione dei termini prescrizionali per l’esercizio dei diritti del contribuente i quali, peraltro non decorreranno per tutto il corso del giudizio.

All’esame del reclamo e della proposta di mediazione tributaria dovrà provvedere  l’Agenzia delle Entrate delle Dogane e dei monopoli tramite  apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.

Nei Comuni di piccole e micro dimensioni è molto probabile che l’Ufficio che emette l’atto e quello chiamato a riesaminarlo finiranno con il coincidere. Nello specifico, l’Ufficio tributi del Comune che emette l’atto deve, con riferimento alle impugnazioni presentate dal 1° gennaio 2016, indicare nei propri avvisi di accertamento (o provvedimenti analoghi) il soggetto al quale presentare il reclamo ed il tentativo di mediazione (con l’eventuale proposta).

La struttura che gestisce la fase della mediazione tributaria deve perseguire l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri, rispettando i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza.

Qualora le censure avanzate dal contribuente siano ritenute condivisibili, il Comune può convenire sulla proposta di mediazione tributaria eventualmente formulata dal contribuente, oppure (dopo avere attivato il contradditorio), proporre una propria mediazione completa della rideterminazione della pretesa.

L’esito positivo del tentativo di mediazione tributaria determina il venir meno dell’interesse ad agire in giudizio e rende, pertanto, inammissibile l’eventuale ricorso giurisdizionale. Il processo verbale di conclusione della mediazione costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un’unica soluzione ovvero in forma rateale.

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