La convenzione di arbitrato in materia non contrattuale, prevista dall’art. 808bis c.p.c., rappresenta la terza specie di accordo compromissorio contemplata dal codice di procedura civile oltre il compromesso e la clausola compromissoria
L’articolo suddetto recita che “le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807“.
Per la validità della convenzione di arbitrato in materia non contrattuale è richiesta la forma scritta ad substantiam. La stessa convenzione può essere conclusa nella forma della scrittura privata, anche non autenticata, o dell’atto pubblico ai quali, il codice di rito, aggiunge anche altri documenti che rappresentino la volontà compromissoria come, ad esempio, il telegrafo, la telescrivente, il telefacsimile o messaggio telematico, a condizione che sia rispettata la normativa, anche regolamentare, concernente la ricezione e la trasmissione dei documenti teletrasmessi.
Il riferimento alla determinatezza del rapporto rende possibile l’individuazione a priori delle controversie che saranno sottratte alla giurisdizione dello Stato per essere rimesse alla decisione degli arbitri. Lo scopo è quello di impedire la stipula di un patto compromissorio con il quale le parti sottomettono alla decisione degli arbitri ogni eventuale lite che dovesse in futuro insorgere tra di loro, cd compromesso omnibus.
Il rapporto è determinato quando ne sono indicati gli elementi identificativi, ossia gli elementi che valgono a tenerlo distinto da ogni altra situazione giuridica soggettiva. Nel caso inverso, invece, la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale risulta nulla.
Prima della riforma, dottrina e giurisprudenza, non ritenevano applicabilibe alla convenzione di arbitrato in materia non contrattuale la regolamentazione degli interessi legittimi sul duplice presupposto che gli artt. 806 e 808, nella loro formulazione antecedente alla riforma, consentivano l’arbitrato soltanto per le controversie che potessero formare oggetto di transazione, e dunque, in base all’art. 1966 c.c., soltanto per le controversie relative a diritti disponibili e che la devoluzione della lite ad un tipo speciale di giurisdizione – la giurisdizione amministrativa- si supponeva fosse di per sé indice della incompromettibilità della situazione sostanziale, della quale avrebbe potuto perciò conoscere soltanto il giudice speciale.
Alla luce della riforma del 2006, potrà ritenersi valida la convenzione di arbitrato in materia contrattuale che abbia ad oggetto gli interessi legittimi.
La nuova perimetrazione della materia compromettibile comporta un ulteriore ampliamento delle controversie assoggettabili al giudizio di privati e, come tali, possibile oggetto anche della convenzione di arbitrato in materia non contrattuale: si tratta delle controversie aventi ad oggetto meri fatti come, ad esempio, procedimento di verificazione della scrittura privata.
L’operatività della convenzione di arbitrato in materia non contrattuale è applicabile anche alle controversie in materia di diritti reali. Naturalmente, affinchè tale convenzione possa essere utilizzata, è necessario che i diritti reali non siano costituiti per contratto; se così fosse, la devoluzione ad arbitri delle relative controversie potrebbe avvenire soltanto per il tramite della clausola compromissoria o del compromesso.
Un ulteriore ambito nel quale può essere utilmente adoperata la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale è quello delle controversie in materia di condominio.
Più incerta, invece, è l’utilizzazione della convenzione di arbitrato in materia non contrattuale nell’ambito delle controversie derivanti da rapporti contrattuali di fatto. Si indicano con questa locuzione talune fattispecie nelle quali tra due o più soggetti è dato riscontrare una relazione sociale dotata di un adeguato grado di tipicità, che assume giuridica rilevanza a prescindere da un atto formale di consenso dei soggetti tra cui intercorre.
Altra fattispecie in rapporto alla quale può trovare applicazione la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale è quella del c.d. «danno da prodotto difettoso», regolata dagli art. 114 ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. «codice del consumo»).
La norma dell’art. 808-bis può altresì venire in rilievo con riguardo all’uso dell’arbitrato nell’ambito dei rapporti successori disponibili. In questo caso, bisogna specificare che l’unica occasione per utilizzare la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale sembra essere quella delle liti che possono insorgere tra i partecipanti ad una successione già aperta.
Infine, possno essere oggetto della convenzione di arbitrato in materia non contrattuale anche le controversie relative all’utilizzo dei segni distintivi e quelle relative al compimento di atti di concorrenza sleale.