Affinchè un arbitro possa essere designato come tale in costanza di un arbitrato è necessario che possegga i requisiti imposti dalla legge: la capacità legale di agire e l’imparzialità.
Il primo requisito è espressamente prevista dal codice di rito all’art. 812 secondo cui “Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire”; il secondo, invece, è sotteso alla normativa relativa alle modalità di nomina degli arbitri, nonché ai motivi di ricusazione di cui all’art. 815 c.p.c.
In aggiunta ai requisiti legali, le parti possono in ogni caso convenire in ordine al possesso, da parte del designando arbitro, di particolari qualifiche professionali. Il negato rispetto di quanto pattiziamente stabilito si riconduce sotto la disciplina della ricusazione, costituendo infatti la mancanza delle qualità esplicitamente convenute dalle parti il primo dei motivi per i quali un arbitro può essere ricusato.
L’art. 814 c.p.c. prevede che l’arbitro ha diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, a meno che non vi abbia rinunciato. Al pagamento sono tenute le parti solidalmente fra di loro. Il meccanismo contrattuale delineato dalla norma si caratterizza per:
- la determinazione del quantum dei compensi spettanti all’arbitro, basata sull’autoliquidazione effettuata dagli stessi arbitri;
- la valenza della predetta liquidazione quale proposta contrattuale che, per essere vincolante per le parti del giudizio, deve da queste essere accettata.
Si sottolinea che il diritto dell’arbitro al rimborso delle spese ed all’onorario per l’opera prestata è dovuto indipendentemente dall’esito delle impugnazioni proposte avverso il lodo. Diversamente rileva ai fini del diritto al rimborso delle spese ed all’onorario l’eventualità di una prestazione non corretta o di responsabilità dell’arbitro.
La novella legislativadel 2006 ha dedicato una specifica disposizione alla responsabilità dell’arbitro, prevedendo che risponde dei danni causati alle parti l’arbitro che:
- con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto oppure ha rinunciato all’incarico senza giustificato motivo;
- con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli artt. 820 o 826 c.p.c..